sms gratis senza registrazione

 

Inserito in data: 23/03/2006

 Codice articolo: 1647

 Argomento: Condono fiscale

Corte di cassazione, sentenza n. 2010/4830 del 7 febbraio 2006. L'azione penale nei confronti dell'amministratore è causa ostativa al condono della società

 

 

mynet

mynet oyun

 

 

Corte di cassazione, sentenza n. 2010/4830 del 7 febbraio 2006

L'azione penale nei confronti dell'amministratore è causa ostativa al condono della società

Il principio tende a evitare inammissibili situazioni di privilegio per le persone giuridiche

Con sentenza n. 2010/4830 del 9 novembre 2005, depositata il 7 febbraio 2006, la Corte di cassazione ha affermato che la pregressa formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte dell'imputato-rappresentante legale di una società, per conto della quale lo stesso imputato abbia richiesto il condono, giovandosi di una pronuncia della Commissione tributaria assertiva della legittimità della richiesta, è preclusiva della fruibilità del condono agli effetti estintivi penali.
In tal caso, escluso ogni vincolo di pregiudizialità della decisione nel giudice tributario, si verifica una totale coincidenza nella stessa persona delle due figure di contribuente e imputato e, conseguentemente, scattano le prescrizioni penali al condono tributario.

La ricostruzione della complessa vicenda
Con sentenza del 6 giugno 2003, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava ai due imputati, su richiesta congiunta del difensore e del pubblico ministero, il patteggiamento, condizionalmente sospeso, in relazione ai reati tributari di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Il collegio giudicante negava l'applicazione della causa estintiva del reato di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("condono tombale"), atteso che essa era intervenuta dopo l'accordo negoziale raggiunto con il Pm.
Attraverso i propri difensori gli imputati proponevano ricorso per cassazione, rilevando che nelle more del giudizio di patteggiamento era entrata in vigore la legge n. 289/2002, e, pertanto, per conto delle società di cui erano legali rappresentanti, avevano avanzato domanda in tal senso, procedendo contemporaneamente al versamento della prima rata, così come previsto dalla normativa richiamata.
Avverso la richiesta di assoluzione - avanzata al Gip - ai sensi dell'articolo 129 del c.p.p., limitatamente al reato di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000, il giudice aveva statuito che gli imputati, con la richiesta ex articolo 444 del c.p.p., avevano rinunciato alla causa di non punibilità e, in ogni caso, tale causa non poteva essere invocata in quanto gli imputati contribuenti avevano avuto conoscenza del processo penale "entro la data di presentazione per la dichiarazione per la definizione automatica".
Si osserva in proposito nel ricorso, fra l'altro (per quel che interessa ai nostri fini), che nella specie i contribuenti erano le società, mentre l'azione penale era rivolta contro la persona degli imputati.

La sentenza
La Corte ritiene, in diritto, il ricorso infondato.
Osserva la Corte che "in tanto un accordo sulla pena può essere ratificato dal giudice in quanto lo stesso non debba, preliminarmente, escludere la stessa punibilità del fatto in forza di una causa qualsiasi (estinzione del reato, improcedibilità dell'azione penale o motivi di merito) che deve essere accertata con riguardo non solo al momento della conclusione dell'accordo negoziale ma anche ad eventi successivamente accaduti. Ne segue che l'eventuale accertamento di un diritto al condono degli imputati maturato al momento della pronuncia della sentenza avrebbe imposto la relativa declaratoria in luogo della sentenza di patteggiamento. Non ritiene tuttavia questo Collegio che gli imputati, che avevano proposto il patteggiamento e conseguito l'assenso del pubblico ministero, fossero titolari di quel diritto".

La questione che pone la controversia è la seguente: l'impugnata sentenza ha erroneamente disconosciuto a favore dei due imputati la causa di non punibilità di cui trattasi?
La risposta che dà la Corte è negativa. Al di là di tutte le problematiche legate ai pagamenti del condono, "non è sulla ritenuta incompletezza o irregolarità della procedura di condono che il giudice per le indagini preliminari ha fondato il diniego della causa di non punibilità bensì, in radice, sul convincimento che la situazione nella quale versavano i ricorrenti rientrasse nel novero di quelle per le quali il comma 14 del citato art. 9 esclude l'applicabilità del condono".

Secondo il Gip, "nella specie la preclusione è data dal fatto che entro la data di presentazione della dichiarazione ... i ricorrenti erano stati sottoposti ad azione penale per i reati tributari di cui trattasi e di ciò essi avevano formale conoscenza". Tutti dati certi.
Il punto controverso è però un altro. Infatti, "nel ricorso si sostiene tuttavia che la norma indicando fra i requisiti imprescindibili per la fruizione del condono quello della non "formale conoscenza" dell'esercizio dell'azione penale alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica per gli anni pregressi, si riferirebbe al titolare dell'obbligazione tributaria, da identificarsi nella specie non negli imputati ma nelle loro società, e si afferma che queste ultime non avrebbero avuto alcuna notizia dell'azione penale".

La tesi dei ricorrenti non è condiva dalla Corte, poiché "i due ricorrenti sono stati incriminati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 quali legali rappresentanti delle rispettive società in relazione a fatti di evasione di imposte dovute dalle società medesime e proprio in tale veste hanno agito nel proporre il patteggiamento e, di seguito, nel richiedere la definizione automatica del debito pregresso. Data questa totale coincidenza nelle stesse persone delle due figure di contribuente ed imputato, non può porsi fondatamente nel caso in esame la questione della doppia, formale conoscenza evocata nel ricorso. È peraltro difficile immaginare che dell'esercizio di un'azione penale abbia notizia un soggetto che al processo penale sia estraneo: verità questa che non sfugge ai ricorrenti i quali sono costretti ad affermare sulla scia della sentenza di un giudice di merito che le persone giuridiche sono sempre ammesse alla definizione in questione creando in tal modo una inammissibile situazione di privilegio di certo non contemplata dalla disciplina dettata in modo uniforme (per le persone fisiche e quelle giuridiche) dall'art. 9 della L. n. 289/2002. Correttamente pertanto il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la condonabilità degli illeciti e ratificato in toto la proposta di patteggiamento sottopostagli dalle parti del processo".

Brevi riflessioni
Questa sentenza della Cassazione - che ci offre l'occasione per affrontare la tematica relativa alle cause ostative all'accesso al condono previste dalla legge n. 289/2002 (in particolare, il rapporto tra azione penale esercitata nei confronti dell'amministratore della società e il condono effettuato dalla società medesima) - giunge dopo un serrato confronto dottrinario e giurisprudenziale(1).

Com'è noto, la norma preclude l'accesso ai condoni qualora, entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata, per determinate fattispecie criminose, sia stata esercitata l'azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza (sul punto, si richiamano le precise indicazioni offerte dalla circolare n. 12/2003).
La difesa degli uffici, che ritengono che l'azione penale esercitata nei confronti dell'amministratore costituisca causa ostativa al condono della società, si basa sulla constatazione che le persone fisiche agiscono per la stessa società e, quindi, la causa ostativa non può che estendersi ed essere diretta alla stessa. Diversamente opinando, l'autonomia soggettiva fra persona giuridica e suo rappresentante, porterebbe - di fatto, per la maggior parte dei casi - a svuotare di contenuto il dettato legislativo, in quanto la società non potrebbe mai avere formale conoscenza dell'azione penale, con una non indifferente disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale persona fisica.

La tesi erariale, oltre a rispondere a precise regole costituzionali di imparzialità, meglio coglie la ratio della norma, che è quella di impedire alle società, che si sono macchiate di reati di particolare gravità, di accedere al condono.
E' ovvio, comunque, che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della causa ostativa spetta al giudice, investito del processo.
La sentenza, in rassegna, però, va non solo sulla scia dell'interpretazione assunta dagli uffici fiscali, ma individua correttamente il pensiero del legislatore: impedire il condono alle società di capitali, i cui amministratori sono stati incriminati per fatti relative alle società e non per reati personali.

NOTE
1. Si segnala la sentenza n. 77 della Ctp di Firenze (sezione IX, 18 novembre 2004): "le società, per la loro natura, esprimono la volontà attraverso le persone fisiche che agiscono per la persona giuridica. Quindi ogni volta che la persona fisica opera come organo della società non può essere considerata qualcosa di diverso dalla persona giuridica. Gli amministratori quando operano per la società, come nel caso di specie, sono la società stessa, e gli effetti del loro operato ricadono nella sfera giuridica della società. L'azione penale quindi nei confronti degli amministratori, che hanno operato nel nome della società, si ripercuote necessariamente nei confronti della persona giuridica, precludendone la possibilità di avvalersi delle disposizioni previste dall'art.15 della L. n. 289/2002. Anche la tesi, avanzata in subordine, secondo cui anche la società doveva essere avvisata del procedimento a carico delle persone fisiche non può trovare accoglimento poiché nel caso specifico si tratta di società di capitali a ristretta base azionaria, i cui sei soci sono legati da stretti vincoli di parentela e rivestono, o hanno rivestito, cariche sociali all'interno della società stessa". Di segno opposto è la sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 maggio 2003, n. 140: "si può sicuramente discutere sull'infelicità ... della terminologia usata e sulla scelta preclusiva operata dal legislatore, tuttavia il dato testuale esclude dalla possibilità di definizione solo taluni contribuenti persone fisiche, dal momento che si parla di soggetti [evidente a questo fine che la parola soggetti sia sinonimo di contribuenti, dal momento che solo il contribuente può definire la situazione tributaria pendente] nei cui confronti è stata esercitata l'azione penale ed è dato di scolastica evidenza che nel nostro ordinamento giuridico l'azione penale è esercitabile solo nei confronti delle persone fisiche ... pertanto sono sempre ammesse alla definizione in questione le persone giuridiche ... dal momento che nei loro confronti non è possibile alcun esercizio dell'azione penale, ed a maggior ragione quindi le società di capitali".
 

Gianfranco Antico

 

Staff  www.fiscooggi.it

L'ARTICOLO NON TI SODDISFA? CONTINUA LA RICERCA

Ricerca personalizzata

 

 

FORUM

 

Osservatorio Tributario Tributario by Studio Tributario Varcasia - Mappa - Rassegna stampa Notizie - free social network