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Corte di cassazione, sentenza
n. 2010/4830 del 7 febbraio 2006
L'azione penale nei confronti
dell'amministratore è causa ostativa al condono della società
Il principio tende a evitare
inammissibili situazioni di privilegio per le persone giuridiche
Con sentenza n. 2010/4830 del 9 novembre 2005, depositata il 7
febbraio 2006, la Corte di cassazione ha affermato che la pregressa formale
conoscenza dell'esercizio dell'azione penale da parte
dell'imputato-rappresentante legale di una società, per conto della quale lo
stesso imputato abbia richiesto il condono, giovandosi di una pronuncia della
Commissione tributaria assertiva della legittimità della richiesta, è preclusiva
della fruibilità del condono agli effetti estintivi penali.
In tal caso, escluso ogni vincolo di pregiudizialità della decisione nel giudice
tributario, si verifica una totale coincidenza nella stessa persona delle due
figure di contribuente e imputato e, conseguentemente, scattano le prescrizioni
penali al condono tributario.
La ricostruzione della complessa vicenda
Con sentenza del 6 giugno 2003, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catania applicava ai due imputati, su richiesta congiunta del
difensore e del pubblico ministero, il patteggiamento, condizionalmente sospeso,
in relazione ai reati tributari di cui all'articolo 2 del Dlgs n. 74/2000.
Il collegio giudicante negava l'applicazione della causa estintiva del reato di
cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ("condono tombale"),
atteso che essa era intervenuta dopo l'accordo negoziale raggiunto con il Pm.
Attraverso i propri difensori gli imputati proponevano ricorso per cassazione,
rilevando che nelle more del giudizio di patteggiamento era entrata in vigore la
legge n. 289/2002, e, pertanto, per conto delle società di cui erano legali
rappresentanti, avevano avanzato domanda in tal senso, procedendo
contemporaneamente al versamento della prima rata, così come previsto dalla
normativa richiamata.
Avverso la richiesta di assoluzione - avanzata al Gip - ai sensi dell'articolo
129 del c.p.p., limitatamente al reato di cui all'articolo 2 del Dlgs n.
74/2000, il giudice aveva statuito che gli imputati, con la richiesta ex
articolo 444 del c.p.p., avevano rinunciato alla causa di non punibilità e, in
ogni caso, tale causa non poteva essere invocata in quanto gli imputati
contribuenti avevano avuto conoscenza del processo penale "entro la data di
presentazione per la dichiarazione per la definizione automatica".
Si osserva in proposito nel ricorso, fra l'altro (per quel che interessa ai
nostri fini), che nella specie i contribuenti erano le società, mentre l'azione
penale era rivolta contro la persona degli imputati.
La sentenza
La Corte ritiene, in diritto, il ricorso infondato.
Osserva la Corte che "in tanto un accordo sulla pena può essere ratificato
dal giudice in quanto lo stesso non debba, preliminarmente, escludere la stessa
punibilità del fatto in forza di una causa qualsiasi (estinzione del reato,
improcedibilità dell'azione penale o motivi di merito) che deve essere accertata
con riguardo non solo al momento della conclusione dell'accordo negoziale ma
anche ad eventi successivamente accaduti. Ne segue che l'eventuale accertamento
di un diritto al condono degli imputati maturato al momento della pronuncia
della sentenza avrebbe imposto la relativa declaratoria in luogo della sentenza
di patteggiamento. Non ritiene tuttavia questo Collegio che gli imputati, che
avevano proposto il patteggiamento e conseguito l'assenso del pubblico
ministero, fossero titolari di quel diritto".
La questione che pone la controversia è la seguente: l'impugnata sentenza ha
erroneamente disconosciuto a favore dei due imputati la causa di non punibilità
di cui trattasi?
La risposta che dà la Corte è negativa. Al di là di tutte le problematiche
legate ai pagamenti del condono, "non è sulla ritenuta incompletezza o
irregolarità della procedura di condono che il giudice per le indagini
preliminari ha fondato il diniego della causa di non punibilità bensì, in
radice, sul convincimento che la situazione nella quale versavano i ricorrenti
rientrasse nel novero di quelle per le quali il comma 14 del citato art. 9
esclude l'applicabilità del condono".
Secondo il Gip, "nella specie la preclusione è data dal fatto che entro la
data di presentazione della dichiarazione ... i ricorrenti erano stati
sottoposti ad azione penale per i reati tributari di cui trattasi e di ciò essi
avevano formale conoscenza". Tutti dati certi.
Il punto controverso è però un altro. Infatti, "nel ricorso si sostiene
tuttavia che la norma indicando fra i requisiti imprescindibili per la fruizione
del condono quello della non "formale conoscenza" dell'esercizio dell'azione
penale alla data di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica per gli anni pregressi, si riferirebbe al titolare dell'obbligazione
tributaria, da identificarsi nella specie non negli imputati ma nelle loro
società, e si afferma che queste ultime non avrebbero avuto alcuna notizia
dell'azione penale".
La tesi dei ricorrenti non è condiva dalla Corte, poiché "i due ricorrenti
sono stati incriminati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 quali legali
rappresentanti delle rispettive società in relazione a fatti di evasione di
imposte dovute dalle società medesime e proprio in tale veste hanno agito nel
proporre il patteggiamento e, di seguito, nel richiedere la definizione
automatica del debito pregresso. Data questa totale coincidenza nelle stesse
persone delle due figure di contribuente ed imputato, non può porsi fondatamente
nel caso in esame la questione della doppia, formale conoscenza evocata nel
ricorso. È peraltro difficile immaginare che dell'esercizio di un'azione penale
abbia notizia un soggetto che al processo penale sia estraneo: verità questa che
non sfugge ai ricorrenti i quali sono costretti ad affermare sulla scia della
sentenza di un giudice di merito che le persone giuridiche sono sempre ammesse
alla definizione in questione creando in tal modo una inammissibile situazione
di privilegio di certo non contemplata dalla disciplina dettata in modo uniforme
(per le persone fisiche e quelle giuridiche) dall'art. 9 della L. n. 289/2002.
Correttamente pertanto il Giudice per le indagini preliminari ha escluso la
condonabilità degli illeciti e ratificato in toto la proposta di patteggiamento
sottopostagli dalle parti del processo".
Brevi riflessioni
Questa sentenza della Cassazione - che ci offre l'occasione per affrontare la
tematica relativa alle cause ostative all'accesso al condono previste dalla
legge n. 289/2002 (in particolare, il rapporto tra azione penale esercitata nei
confronti dell'amministratore della società e il condono effettuato dalla
società medesima) - giunge dopo un serrato confronto dottrinario e
giurisprudenziale(1).
Com'è noto, la norma preclude l'accesso ai condoni qualora, entro la data di
presentazione della dichiarazione per la definizione agevolata, per determinate
fattispecie criminose, sia stata esercitata l'azione penale di cui il
contribuente ha avuto formale conoscenza (sul punto, si richiamano le precise
indicazioni offerte dalla circolare n. 12/2003).
La difesa degli uffici, che ritengono che l'azione penale esercitata nei
confronti dell'amministratore costituisca causa ostativa al condono della
società, si basa sulla constatazione che le persone fisiche agiscono per la
stessa società e, quindi, la causa ostativa non può che estendersi ed essere
diretta alla stessa. Diversamente opinando, l'autonomia soggettiva fra persona
giuridica e suo rappresentante, porterebbe - di fatto, per la maggior parte dei
casi - a svuotare di contenuto il dettato legislativo, in quanto la società non
potrebbe mai avere formale conoscenza dell'azione penale, con una non
indifferente disparità di trattamento rispetto all'imprenditore individuale
persona fisica.
La tesi erariale, oltre a rispondere a precise regole costituzionali di
imparzialità, meglio coglie la ratio della norma, che è quella di
impedire alle società, che si sono macchiate di reati di particolare gravità, di
accedere al condono.
E' ovvio, comunque, che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno della
causa ostativa spetta al giudice, investito del processo.
La sentenza, in rassegna, però, va non solo sulla scia dell'interpretazione
assunta dagli uffici fiscali, ma individua correttamente il pensiero del
legislatore: impedire il condono alle società di capitali, i cui amministratori
sono stati incriminati per fatti relative alle società e non per reati
personali.
NOTE
1. Si segnala la sentenza n. 77 della Ctp di
Firenze (sezione IX, 18 novembre 2004): "le società, per la loro natura,
esprimono la volontà attraverso le persone fisiche che agiscono per la persona
giuridica. Quindi ogni volta che la persona fisica opera come organo della
società non può essere considerata qualcosa di diverso dalla persona giuridica.
Gli amministratori quando operano per la società, come nel caso di specie, sono
la società stessa, e gli effetti del loro operato ricadono nella sfera giuridica
della società. L'azione penale quindi nei confronti degli amministratori, che
hanno operato nel nome della società, si ripercuote necessariamente nei
confronti della persona giuridica, precludendone la possibilità di avvalersi
delle disposizioni previste dall'art.15 della L. n. 289/2002. Anche la tesi,
avanzata in subordine, secondo cui anche la società doveva essere avvisata del
procedimento a carico delle persone fisiche non può trovare accoglimento poiché
nel caso specifico si tratta di società di capitali a ristretta base azionaria,
i cui sei soci sono legati da stretti vincoli di parentela e rivestono, o hanno
rivestito, cariche sociali all'interno della società stessa". Di segno
opposto è la sentenza del Tribunale di Pordenone del 15 maggio 2003, n. 140: "si
può sicuramente discutere sull'infelicità ... della terminologia usata e sulla
scelta preclusiva operata dal legislatore, tuttavia il dato testuale esclude
dalla possibilità di definizione solo taluni contribuenti persone fisiche, dal
momento che si parla di soggetti [evidente a questo fine che la parola soggetti
sia sinonimo di contribuenti, dal momento che solo il contribuente può definire
la situazione tributaria pendente] nei cui confronti è stata esercitata l'azione
penale ed è dato di scolastica evidenza che nel nostro ordinamento giuridico
l'azione penale è esercitabile solo nei confronti delle persone fisiche ...
pertanto sono sempre ammesse alla definizione in questione le persone giuridiche
... dal momento che nei loro confronti non è possibile alcun esercizio
dell'azione penale, ed a maggior ragione quindi le società di capitali".
Gianfranco Antico
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