|
Corte di cassazione, sentenza
n. 4239 del 24 febbraio 2006
Condonabile la lite sul diritto
a un'agevolazione
Nuova pronuncia sull'ambito di
applicazione dell'articolo 16 della legge 289/2002
La disciplina introdotta dall'articolo 16 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, vale a dire la possibilità di addivenire a una
definizione agevolata delle controversie con il fisco, non costituisce una
novità assoluta nel nostro ordinamento tributario.
Già in passato sono stati utilizzati istituti normativi similari, come, ad
esempio, l'articolo 2-quinquies del Dl n. 564/94 (convertito in legge n.
656 del 30 novembre 1994) e l'articolo 9-bis del Dl n. 79/97 (convertito
in legge n. 140 del 28 maggio 1997) - cui hanno fatto seguito le rispettive
circolari esplicative - che hanno consentito l'estinzione agevolata delle
controversie, di importo non elevato, con l'Amministrazione finanziaria.
Tuttavia, rispetto alle leggi ricordate, la nuova normativa presenta, quale
elemento di rilievo, la possibilità di definire tutte le liti, senza limite di
valore, incluse quelle dichiarate inammissibili con una pronuncia non passata in
giudicato.
L'aumentato numero di sentenze della Corte di cassazione sono prova delle
dispute interpretative sorte intorno all'istituto in esame e, soprattutto, a
proposito della definizione del suo ambito di applicazione.
In particolare, con la sentenza n. 2962/2006, la Corte ha stabilito che l'avviso
di liquidazione dell'imposta di successione rientra pienamente nell'alveo degli
atti definibili di cui all'articolo 16 della legge n. 289/2001; con la pronuncia
n. 2800/2006, ha considerato egualmente suscettibile di sanatoria, ex
articolo 16, la controversia nella quale il contribuente contesti l'atto con cui
l'Amministrazione, nel richiedere un'imposta incontrovertibilmente dovuta,
determina anche l'ammontare delle conseguenti pene pecuniarie.
Occorre, però, nel caso suddetto, che il contribuente contesti specificamente le
pene in questione, costituendo questa contestazione l'unico profilo sanabile
della controversia.
Da ultimo, con la sentenza n. 4239/2006, la Corte ha dichiarato che "è
suscettibile di sanatoria ai sensi dell'articolo 16 della L. n. 289/2002 la
controversia in cui il contribuente contesti l'atto con cui l'amministrazione,
nel liquidare l'imposta dovuta, affermi che il contribuente è decaduto dal
diritto ad una agevolazione".
Nel caso di specie, il contribuente aveva acquistato un terreno fruendo dei
benefici di cui alla legge n. 604 del 1954.
L'Amministrazione finanziaria ha in seguito contestato, al contribuente
medesimo, il non aver dedicato la propria prevalente attività alla coltivazione
del fondo (così come prescritto dalla legge in questione), dichiarandolo
decaduto dal beneficio de quo, con richiesta, mediante avviso di
liquidazione, del pagamento dell'imposta complementare non riscossa in
precedenza.
La Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso con cui il
contribuente ha richiesto la definizione agevolata della controversia, ex
articolo 16 della legge n. 289/2002, negata dall'Agenzia delle entrate.
La Corte, per verificare la condonabilità della lite, ha ritenuto necessario
accertare, in via preliminare, se l'avviso di liquidazione, da cui è scaturita
la controversia, fosse da considerare come vero e proprio atto impositivo o se,
piuttosto, dovesse essere inteso come un mero atto di riscossione.
A parere dei giudici di legittimità, non si poteva che propendere per la natura
impositiva dell'atto, in considerazione, peraltro, del fatto che l'ufficio, con
l'avviso suddetto, non si era limitato a un mero calcolo di quanto pacificamente
dovuto, ma aveva quantificato l'imposta dovuta dal contribuente dopo avere
accertato che lo stesso era decaduto dall'agevolazione di cui alla legge n.
604/1954.
La sentenza de quo costituisce, pertanto, il più recente, e di sicuro non
ultimo, intervento volto a delimitare i confini della nuova normativa in tema di
condono.
In attesa delle pronunce che seguiranno, non si può fare a meno di notare il
carattere fagocitante che la norma in esame sta assumendo, giustificato dalla
ratio con cui la stessa è stata introdotta.
Non vi è dubbio, infatti, che essa costituisca un importante strumento adottato
dal legislatore al fine del perseguimento di un duplice obiettivo: assicurare al
bilancio statale un congruo flusso finanziario in entrata e decongestionare il
carico di lavoro delle Commissioni tributarie nei vari gradi di giudizio, onde
consentire un miglior funzionamento della giustizia tributaria.
Consuelo Calcagno
|