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In vigore dal 01/01/2000. Modificato dalla L. del 23/12/1999 n. 488 art. 6.
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti
anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili, di cui al successivo art. 13, devono presentare
la dichiarazione anche in mancanza di redditi.
2. La dichiarazione e' unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale
sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi
necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che
disciplinano le imposte stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione
si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.
3. La dichiarazione delle persone fisiche e' unica per i redditi propri del
soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'articolo
4 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche
i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli articoli
16, comma 1, lettere da d ) a n-bis), e 18 dello stesso testo unico. I redditi
di cui alle lettere a ), b ), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del
predetto testo unico devono essere dichiarati solo se corrisposti da soggetti
non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute di acconto.
4. Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun reddito sempre che non
siano obbligate alla tenuta di scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili
che possiedono soltanto redditi esenti e redditi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta nonche' redditi fondiari per un importo complessivo,
al lordo della deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture
contabili che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta
alla fonte a titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione
principale e sue pertinenze purche' di importo non superiore a quello della
deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del citato testo unico delle
imposte sui redditi;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili
che possiedono soltanto redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte
a titolo di imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue
pertinenze purche' di importo non superiore a quello della deduzione di cui
all'articolo 10, comma 3-bis, , del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917,
nonche' altri redditi per i quali la differenza tra l'imposta lorda
complessiva e l'ammontare spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e
13 del citato testo unico, e le ritenute operate risulta non superiore a lire
20 mila. Tuttavia detti contribuenti, a i fini della scelta della destinazione
dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che
approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, comma
3, della Costituzione, possono presentare apposito modello, approvato con il
decreto di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui
all'articolo 7-bis, con le modalita' previste dall'articolo 12 ed entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
d) (abrogata);
e) (abrogata);
e-bis) (abrogata).
5. (soppresso).
6. Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto comma il contribuente ha,
tuttavia, facolta' di presentare la dichiarazione dei redditi.
7. Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, la
dichiarazione fatta da uno di essi esonera gli altri.
8. Per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione
spetta al rappresentante legale.
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