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In vigore dal 01/06/1994. Modificato dal DL del 31/05/1994 n. 330 art.
1. La dichiarazione delle persone fisiche, oltre quanto stabilito nel secondo
comma dell'articolo 1, deve indicare i dati e gli elementi necessari per
l'individuazione del contribuente, per la determinazione dei redditi e delle
imposte dovute, nonche' per l'effettuazione dei controlli e gli altri
elementi, esclusi quelli che l'Amministrazione finanziaria e' in grado di
acquisire direttamente, richiesti nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 8, primo comma, primo periodo.
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