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In vigore dal 01/01/2002. Modificato dal DPR del 07/12/2001 n. 435 art. 2.
1. Le persone fisiche e le societa' o le associazioni di cui all'articolo 6
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
presentano la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3,
per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane S.p.a. tra
il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre
dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
2. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano
la dichiarazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 3:
a) per il tramite di una banca o di un ufficio della Poste italiane
S.p.a., ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo
di imposta;
b) in via telematica, entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a
quello di chiusura del periodo di imposta.
3. I soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi
presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive entro i termini previsti dal comma 2 e secondo le disposizioni di
cui all'articolo 3.
4. (Comma soppresso)
4-bis. (Comma soppresso)
5. (Comma soppresso)
6. Per gli interessi e gli altri proventi di cui ai commi da 1 a 3-bis
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e per quelli assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta ai
sensi dell'ultimo comma dello stesso articolo e dell'articolo 7, commi 1 e
2, del decreto-legge 20 giugno, 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nonche' per i premi e per le vincite di
cui all'articolo 30, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, i soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche presentano la dichiarazione contestualmente alla dichiarazione
dei redditi propri.
7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni
dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo
superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono,
comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli
imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti
d'imposta.
8. Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi,
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dei sostituti d'imposta
possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante
successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 3, utilizzando modelli conformi a quelli approvati per il
periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai
contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato
l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito
d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare,
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la
dichiarazione, non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo. L'eventuale credito
risultante dalle predette dichiarazioni puo' essere utilizzato in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del
1997.
9. I termini di presentazione della dichiarazione che scadono di sabato sono
prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo.
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