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Sentenza n. 8597 del 12 aprile 2006
La definizione automatica si inceppa davanti al socio
A lui non si estendono gli effetti della dichiarazione di
condono presentata dalla società
Con sentenza n. 8597 del 27 febbraio 2006 (depositata il 12
aprile 2006), la Corte di cassazione ha affermato che la dichiarazione di
condono presentata, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 413/1991,
da una delle società contemplate dall'articolo 5 del Dpr n. 917/86, non
riverbera i propri effetti nei confronti dei soci della società dichiarante, con
la conseguenza che l'accertamento dei redditi di partecipazione di questi ultimi
può essere effettuato in piena autonomia dall'ufficio e deve ricevere
un'autonoma valutazione da parte del giudice investito della relativa questione.
Il fatto
Il legale rappresentante pro tempore di una società in accomandita
semplice e socio accomandatario, impugnava innanzi alla Commissione tributaria
provinciale di La Spezia l'avviso di accertamento emesso dall'ufficio, relativo
all'annualità 1988, con il quale si accertava, a fronte di perdita dichiarata,
un reddito d'impresa, derivante dalla determinazione della plusvalenza
realizzata in dipendenza dell'alienazione di un capannone, pari a 312,5 milioni
di lire, ai soli fini dell'attribuzione del medesimo in capo ai soci della
società stessa ex articolo 5 del Tuir, avendo detta società presentato
dichiarazione integrativa per definizione automatica ex lege n. 413/1991.
I giudici di prime cure accoglievano il ricorso sulla base del fatto che
all'ufficio era preclusa la possibilità di verificare la contabilità relativa
agli anni anteriori al 1988, avendo la società presentato domanda di definizione
automatica di cui alla legge n. 413/1991 e, in particolare, dell'articolo 57,
comma 2.
I giudici di appello, investiti della questione da parte dell'ufficio
impositore, riformavano la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo il
controllo e l'accertamento dell'ufficio, non esplicando, la produzione
dell'istanza di condono presentata dalla società, efficacia automatica sui
redditi dei soci, rimanendo tali redditi sempre oggetto di verifica.
Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione.
I motivi della sentenza
I ricorrenti censurano la sentenza emessa, in primis, per violazione e/o
erronea applicazione dell'articolo 57, comma 2, della legge n. 413/1991, poiché
tale norma detta la prescrizione al 31 dicembre 1993 di ogni possibilità di
accertamento sui bilanci chiusi al 31 dicembre 1987.
In secondo luogo, viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli
articoli 58 e 71 del Dpr n. 597/1973 e dell'articolo 76 del Dpr n. 917/1986, nel
merito della controversia.
Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti rilevano l'omessa e/o
insufficiente motivazione circa punti della controversia prospettati dalla parte
e comunque rilevabili d'ufficio.
La Cassazione respinge le doglianze di parte privata, affermando, per quel che
qui ci interessa, "che l'articolo 33, comma 3, della L. n. 413/1991 prevede
espressamente che la dichiarazione della società di cui all'articolo 5 del
D.P.R. n. 597/1973 esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante".
La chiara dizione del dettato normativo non consente interpretazioni che possano
far giungere a risultati opposti, non voluti dal legislatore e non giustificati.
La Corte richiama propri precedenti: sentenze n. 4281/2001, n. 2173/1996 (per il
condono della legge n. 516/82, la cui disciplina, sul punto, era perfettamente
identica a quella contenuta nella legge n. 413/1991), n. 5787/2000.
A corroborare la tesi, i giudici della Cassazione ricordano i principi fissati
nella sentenza n. 13186/2000, secondo la quale "in tema di imposte sui
redditi, al socio di una società di persone, che abbia contestato, come
variabile dipendente dall'esito della lite tributaria promossa dalla società, il
reddito a lui imputato pro quota ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n.
597/1973, deve essere attribuita la quota parte dell'imponibile risultante
dall'imposta versata dalla società per la definizione delle liti fiscali ai
sensi dell'articolo 2-quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modifiche, nella L. 30 novembre 1994, n. 656, senza che si verifichino in
capo al socio gli ulteriori effetti del condono (estinzione del giudizio,
esclusione di penalità), costituendo l'imputazione al socio della quota parte
del reddito della società soltanto corretta applicazione del disposto
dell'articolo 5 sopra menzionato" (Cass., Sez. trib., sent. n. 13186/2000)".
L'articolo 33 della legge n. 413/91 trova legittimazione, nel sistema attuale,
dal fatto che sia la società di persone sia ciascun socio hanno una propria
soggettività tributaria autonoma, "è legittima in astratto la possibilità che
il socio contesti il reddito di partecipazione ricostruito dal Fisco sulla base
di quanto e di come ha deciso di condonare la società di persone ai fini Ilor".
Né può essere condivisa - secondo i Giudici - la tesi della nullità per carenza
di potere impositivo dell'accertamento fatto nei confronti di un socio di una
società di persone che abbia presentato l'istanza di condono tombale, poiché una
tale carenza, se può essere affermata nei confronti della società, non può
esserlo anche nei confronti del socio, se questi non si è avvalso della facoltà
di condonare la sua posizione personale, posizione - si ripete - che è autonoma
e indipendente rispetto a quella della società di persone, anche se con essa
collegata strettamente.
Infatti, l'articolo 38 della stessa legge 413/91, che disciplina gli effetti del
condono tombale, si riferisce al "contribuente" che può chiedere la
definizione automatica, e al comma 2 (ottavo periodo) parla dell'"eventuale
definizione automatica dell'imposta dovuta dai soci" di società di persone,
ribadendo implicitamente che i soggetti (società da una parte e soci dall'altra)
restano autonomi e liberi di scegliere se condonare o meno e quale tipo di
condono operare. "In tale contesto, allora, l'automaticità rileva solo ai
fini di una definitività riferibile esclusivamente al soggetto dichiarante, e
non è estensibile a chi nulla di nuovo ha dichiarato e nulla di nuovo ha pagato
rispetto a quel reddito di partecipazione dichiarato a suo tempo (nello stesso
senso più di recente, Cass. n. 11485/2003)".
Del resto, la limitazione dell'efficacia della dichiarazione integrativa al solo
dichiarante sta a indicare che l'accertamento dei redditi di partecipazione dei
singoli soci deve essere effettuato in piena autonomia dal giudice investito
della relativa questione; "che del resto, neppure l'accertamento giudiziale
del reddito della società, effettuato in un giudizio al quale i soci siano
rimasti estranei, potrebbe avere effetto rispetto a tali soggetti, tenuto conto
dei principi che regolano l'efficacia soggettiva della cosa giudicata (Cass. 27
gennaio 2001, n. 1184) - che deve pertanto ritenersi che in detta ipotesi il
giudice debba previamente accertare (in via incidentale) il reddito della
società con piena cognizione di tutte le circostanze di fatto a tal fine
rilevanti per poi procedere, su quella base, alla determinazione del reddito di
partecipazione imputabile al socio, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del
D.P.R. n. 917/1986".
Pertanto, trattandosi di accertamento relativo alla posizione dei soci, le
dichiarazioni integrative di condono della società per gli esercizi 1986/1987
non precludevano all'ufficio il controllo delle scritture contabili della
società stessa, ai fini della rettifica del reddito di partecipazione dei soci.
Brevi note
I giudici della Cassazione hanno fornito una motivazione non solo ineccepibile
dal punto di vista giuridico, ma completa ed esauriente su tutti gli aspetti
mossi dalla parte privata.
Il dettato normativo della legge n. 413/91 e il regime che disciplina le società
di cui all'articolo 5 del Dpr n. 917/86 distinguono i redditi della società dai
redditi personali.
Il condono tombale effettuato dalla società libera la sola società e non anche i
soci.
Né può valere l'eccezione mossa sull'impossibilità di effettuare una rettifica
in capo ai soci, derivante da un controllo effettuato su una società
condonata.
Infatti, occorre distinguere tra poteri di controllo e poteri di accertamento:
l'accertamento, quale potere impositivo, è precluso nei confronti della società
che ha aderito al tombale, restando tuttavia fermi gli ordinari poteri di
controllo (accessi, ispezioni, e verifiche), di cui agli articoli 32 e 33 del
Dpr n. 600/73.
In pratica, gli eventuali rilievi derivanti dall'attività di controllo,
effettuata nei confronti di un soggetto condonato, non possono essere trasfusi
in un avviso di accertamento, ma ben possono essere utilizzati nei confronti di
quei soci che non hanno aderito al condono.
Gianfranco Antico
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