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Sentenza n. 10003 dell'8 marzo
2006
Il condono separa la coppia
Se richiesto e ottenuto da uno
solo dei coniugi, non produce effetti anche per l'altro
La dichiarazione integrativa ai fini del condono fiscale
richiesto e ottenuto da uno solo dei coniugi, che a suo tempo abbia presentato
la dichiarazione dei redditi congiunta con l'altro, non produce effetti anche
per il secondo.
Tale principio è contenuto in una recente sentenza della Corte di cassazione
(sezione tributaria, n. 10003 dell'8 marzo 2006, depositata il 28 aprile 2006),
con la quale è stato ritenuto fondato il ricorso proposto dall'Amministrazione
finanziaria, atteso che la sentenza dei giudici di merito aveva ritenuto
estensibile al coniuge la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.
In tema di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, la legge 30
dicembre 1991, n. 413, ha previsto all'articolo 33, comma 2, che, relativamente
alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, quelle integrative
devono essere presentate separatamente da ciascuno dei due, emergendo che la
stessa, proposta da uno solo dei coniugi, non produce effetti nei confronti
dell'altro.
Il terzo comma del medesimo articolo 33 - che riproduce l'articolo 15 del
precedente condono, di cui al decreto legge n. 429 del 1982 - ha stabilito,
inoltre, che i soggetti, cui sono imputati pro quota i redditi di una società o
di un'associazione e dell'azienda in comunione tra i coniugi "possono
presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione
della dichiarazione integrativa da parte della società o dell'altro coniuge. La
dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei
soli confronti del soggetto dichiarante".
Il successivo articolo 34 della legge n. 413/1991 ha previsto la possibilità per
i contribuenti di chiedere il condono per i periodi di imposta anteriori al
1991, già sottoposti ad accertamento.
Su tale aspetto la giurisprudenza si è espressa in modo univoco, affermando, in
tema di solidarietà tributaria, che il condono fiscale richiesto e ottenuto
ex articolo 33 della legge n. 413 del 1991 da uno solo dei coniugi, che
abbia presentato dichiarazione dei redditi congiunta con l'altro, non vale anche
per il secondo. Inoltre, è stato affermato che i soggetti, cui sono imputati pro
quota i redditi di una società o di un'associazione e dell'azienda gestita tra i
coniugi, possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla
presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società, ma la
dichiarazione della società, dell'associazione o del coniuge ha efficacia nei
confronti del solo soggetto dichiarante (Cassazione n. 6458/2002, n. 757/2002).
In fatto, l'ufficio finanziario aveva notificato un avviso di accertamento in
rettifica del reddito di impresa e, trattandosi di reddito di impresa
individuale gestito come azienda coniugale, la rettifica è stata eseguita, ai
fini Irpef e Ilor, sui redditi dichiarati da ciascuno dei coniugi.
L'accertamento è stato impugnato inizialmente da entrambi i coniugi e poi
soltanto dal marito, il quale, avvalendosi di quanto contenuto nel citato
articolo 34, legge 413/1991, ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno
in contestazione.
I giudici di primo grado non hanno accolto l'opposizione proposta dall'ufficio,
che aveva ribadito la legittimità dell'accertamento e la sua piena efficacia nei
confronti del coniuge (che non aveva presentato la domanda di condono),
decretando estinto il giudizio per avvenuto condono ai sensi della legge n. 413
del 1991. Contro la sentenza, successivamente confermata dai giudici di appello,
l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo
violazione e falsa applicazione dell'articolo 33 della legge 413 del 1991.
La suprema Corte, richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale
(cfr Cassazione n. 14392 del 2001, n. 5787 del 2000), ha affermato che i
soggetti espressamente indicati all'articolo 33, comma 1, della legge 413/1991,
tra i quali devono annoverarsi i coniugi che gestiscono in comunione una
azienda, hanno facoltà di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente
dalla presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del coniuge
coinvolto nella gestione.
L'atto esplica, quindi, efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante,
con la conseguenza che, ove l'altro coniuge non l'abbia proposto a sua volta e
in modo autonomo, l'ufficio finanziario può procedere alla rettifica dei redditi
di partecipazione di quest'ultimo.
Sulla base dei predetti principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto
fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, atteso che la sentenza
della Commissione tributaria regionale aveva ritenuto estensibile al coniuge la
dichiarazione integrativa presentata dall'altro, incorrendo nella violazione di
legge.
Enzo Di Giacomo
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