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Inserito in data: 14/06/2006

 Codice articolo: 1835

 Argomento: Condono fiscale

Corte di cassazione, sentenza n. 10003 dell'8 marzo 2006. Il condono separa la coppia. Se richiesto e ottenuto da uno solo dei coniugi, non produce effetti anche per l'altro

 

 

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Sentenza n. 10003 dell'8 marzo 2006

Il condono separa la coppia

Se richiesto e ottenuto da uno solo dei coniugi, non produce effetti anche per l'altro

La dichiarazione integrativa ai fini del condono fiscale richiesto e ottenuto da uno solo dei coniugi, che a suo tempo abbia presentato la dichiarazione dei redditi congiunta con l'altro, non produce effetti anche per il secondo.
Tale principio è contenuto in una recente sentenza della Corte di cassazione (sezione tributaria, n. 10003 dell'8 marzo 2006, depositata il 28 aprile 2006), con la quale è stato ritenuto fondato il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, atteso che la sentenza dei giudici di merito aveva ritenuto estensibile al coniuge la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.

In tema di definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti, la legge 30 dicembre 1991, n. 413, ha previsto all'articolo 33, comma 2, che, relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi, quelle integrative devono essere presentate separatamente da ciascuno dei due, emergendo che la stessa, proposta da uno solo dei coniugi, non produce effetti nei confronti dell'altro.

Il terzo comma del medesimo articolo 33 - che riproduce l'articolo 15 del precedente condono, di cui al decreto legge n. 429 del 1982 - ha stabilito, inoltre, che i soggetti, cui sono imputati pro quota i redditi di una società o di un'associazione e dell'azienda in comunione tra i coniugi "possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della società o dell'altro coniuge. La dichiarazione della società o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante".

Il successivo articolo 34 della legge n. 413/1991 ha previsto la possibilità per i contribuenti di chiedere il condono per i periodi di imposta anteriori al 1991, già sottoposti ad accertamento.
Su tale aspetto la giurisprudenza si è espressa in modo univoco, affermando, in tema di solidarietà tributaria, che il condono fiscale richiesto e ottenuto ex articolo 33 della legge n. 413 del 1991 da uno solo dei coniugi, che abbia presentato dichiarazione dei redditi congiunta con l'altro, non vale anche per il secondo. Inoltre, è stato affermato che i soggetti, cui sono imputati pro quota i redditi di una società o di un'associazione e dell'azienda gestita tra i coniugi, possono presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione di dichiarazione integrativa da parte della società, ma la dichiarazione della società, dell'associazione o del coniuge ha efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante (Cassazione n. 6458/2002, n. 757/2002).

In fatto, l'ufficio finanziario aveva notificato un avviso di accertamento in rettifica del reddito di impresa e, trattandosi di reddito di impresa individuale gestito come azienda coniugale, la rettifica è stata eseguita, ai fini Irpef e Ilor, sui redditi dichiarati da ciascuno dei coniugi. L'accertamento è stato impugnato inizialmente da entrambi i coniugi e poi soltanto dal marito, il quale, avvalendosi di quanto contenuto nel citato articolo 34, legge 413/1991, ha presentato dichiarazione integrativa per l'anno in contestazione.

I giudici di primo grado non hanno accolto l'opposizione proposta dall'ufficio, che aveva ribadito la legittimità dell'accertamento e la sua piena efficacia nei confronti del coniuge (che non aveva presentato la domanda di condono), decretando estinto il giudizio per avvenuto condono ai sensi della legge n. 413 del 1991. Contro la sentenza, successivamente confermata dai giudici di appello, l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 33 della legge 413 del 1991.

La suprema Corte, richiamandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione n. 14392 del 2001, n. 5787 del 2000), ha affermato che i soggetti espressamente indicati all'articolo 33, comma 1, della legge 413/1991, tra i quali devono annoverarsi i coniugi che gestiscono in comunione una azienda, hanno facoltà di presentare dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione di una dichiarazione integrativa da parte del coniuge coinvolto nella gestione.

L'atto esplica, quindi, efficacia nei confronti del solo soggetto dichiarante, con la conseguenza che, ove l'altro coniuge non l'abbia proposto a sua volta e in modo autonomo, l'ufficio finanziario può procedere alla rettifica dei redditi di partecipazione di quest'ultimo.
Sulla base dei predetti principi, i giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, atteso che la sentenza della Commissione tributaria regionale aveva ritenuto estensibile al coniuge la dichiarazione integrativa presentata dall'altro, incorrendo nella violazione di legge.


 

Enzo Di Giacomo

 

Staff  www.fiscooggi.it

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