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Inserito in data: 13/09/2006

 Codice articolo: 1904

 Argomento: Condono fiscale

Comunicazioni, dichiarazioni e definizioni presentate ai sensi della legge 289/2002. Un filo conduttore nel labirinto dei condoni (1)

 

 

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Con la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, sono state introdotte nell'ordinamento un insieme di disposizioni agevolative di carattere fiscale. In particolare, è stata data ai contribuenti, per un determinato periodo di tempo, la possibilità di definire la propria posizione tributaria nei confronti dell'Erario, mediante un'ampia gamma di opportunità, differenziate in relazione alla tipologia di soggetti che potevano usufruirne, ovvero in relazione alla tipologia di reddito prodotto dagli stessi.

A fronte di un quadro normativo estremamente articolato, caratterizzato da diversi provvedimenti di proroga dei termini, a seguito del quale si è determinato un continuo intreccio di scadenze, l'Agenzia delle entrate deve dare oggi impulso a una profonda attività di verifica, controllo e valutazione della sussistenza dei presupposti necessari per accedere alle diverse forme di sanatoria, verificando altresì la regolarità formale delle procedure definitorie. Nell'ottica di ripercorrere in modo logico-sistematico i caratteri fondamentali della disciplina concernente le principali procedure di definizione e integrazione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 25 agosto 2006, n. 29, ha illustrato le modalità con cui saranno trattate le comunicazioni delle dichiarazioni e delle definizioni presentate dai contribuenti, nonché gli effetti derivanti dal controllo centralizzato effettuato sulle procedure di cui ai richiamati articoli.

In sostanza, il Fisco ha fornito un vademecum sui controlli che gli uffici locali e le strutture centrali dovranno effettuare, focalizzando l'attenzione soprattutto sulla congruità e la tempestività dei versamenti effettuati in materia di condono. In relazione a tale aspetto, con il recente orientamento di prassi, in rassegna, l'Amministrazione finanziaria ha puntualizzato che le somme dovute a seguito delle sanatorie presentate ai sensi dei richiamati articoli 7, 8, 9 e 14, dovevano essere versate con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza tuttavia avvalersi dell'istituto della compensazione. Pertanto, le procedure di definizione e integrazione in argomento si intendono perfezionate se, non sussistendo altre cause di invalidità, il contribuente abbia effettuato il primo versamento senza portare in compensazione crediti di cui aveva disponibilità.

Al fine di comprendere tali ultimi aspetti, è necessario esaminare partitamene i fini e le modalità di perfezionamento delle procedure di definizione in oggetto.

Articolo 7 - definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione
L'articolo 7 della legge n. 289 del 2002, rubricato "definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione", ha dato la possibilità di definire i redditi di impresa, di lavoro autonomo nonchè quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, relativi a una o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. Tra i principali effetti premiali che discendono dalla definizione automatica, si rammenta l'inibizione dell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40, Dpr n. 600 del 1973, e 51, 52, 54, 55, Dpr n. 633 del 1972, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e di lavoro autonomo. La definizione, inoltre, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni fiscali indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti delle liquidazioni e dei controlli formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter, Dpr n. 600 del 1973, e 54-bis Dpr n. 633 del 1972.

La procedura prevedeva che, qualora le somme da versare fossero state complessivamente superiori a:

  • 3.000 euro per le persone fisiche
  • 6.000 euro per gli altri soggetti,

la parte eccedente potesse essere versata in due rate di pari importo, maggiorata degli interessi legali. Al riguardo, la circolare 29/2006 distingue il caso in cui la comunicazione della definizione operata dai contribuenti si riferisce al 2003, da quello in cui la medesima comunicazione è relativa al 2004.
Nel primo caso (comunicazione 2003), se il primo versamento è stato eseguito entro il 2 ottobre 2003, gli importi eccedenti dovevano essere versati in due rate di pari importo, entro il 1° dicembre 2003 e il 21 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.

Comunicazione 2003



Se, invece, il primo versamento è stato eseguito dopo il 2 ottobre 2003, gli importi eccedenti dovevano essere versati in due rate di pari importo, entro il 20 luglio 2004 e il 18 ottobre 2004, maggiorati degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003(1).

Nel secondo caso (comunicazione 2004), il primo versamento doveva essere eseguito entro il 16 aprile 2004 e le due rate versate anche esse entro il 20 luglio 2004 e il 18 ottobre 2004, maggiorate degli interessi legali a partire dal 17 aprile 2004, per l'anno d'imposta 2002, e dal 17 ottobre 2003, per le altre annualità(2).

Comunicazione 2004


Con la circolare in rassegna, sono state puntualmente indicate tutte le ipotesi in cui la definizione automatica deve ritenersi validamente operata. In particolare, la stessa si intende perfezionata quando non ricorrono le cause ostative previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, secondo cui la definizione è inibita nei confronti dei soggetti:

  • che avevano omesso di presentare la dichiarazione ovvero non avevano dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo
  • che avevano dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro
  • che alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002, alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, fosse stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Iva, Irap, nonché invito al contraddittorio (articolo 5, Dlgs n. 218 del 1997), relativamente ai quali non era stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 (con facoltà e non obbligo di inserire l'annualità definita nel concordato)
  • nei cui riguardi era stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, della quale il contribuente aveva avuto formale conoscenza (articoli 405 e 416 c.p.p.) entro la data di definizione automatica
  • che non avevano versato, entro la prima data di pagamento degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, escluse le sanzioni e gli interessi.

La definizione deve considerarsi, inoltre, perfezionata:

  1. quando i dati contenuti nella dichiarazione presentata sono corrispondenti a quelli indicati nell'originaria nella dichiarazione presentata
  2. se gli importi dovuti sono calcolati e successivamente versati in misura non inferiore al quantum, determinato con le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 289 del 2002
  3. se il primo versamento è stato eseguito entro il 16 aprile 2004 ed è stato di importo non inferiore a quello dovuto, ovvero è stato di misura non inferiore a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per gli altri soggetti
  4. se, fatte salve le altre condizioni di cui sopra, il primo versamento è stato eseguito entro il 16 giugno 2004 da parte dei titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte della società di cui all'articolo 5 del Tuir
  5. se i versamenti effettuati in conseguenza dell'entrata in vigore della legge 350 del 2003 rientrano nelle scadenze descritte per la comunicazione 2004.

Sono, inoltre, considerate valide tutte le definizioni, che nel rispetto delle condizioni sopra evidenziate, hanno comportato il versamento del 10 per cento dell'importo dovuto, calcolato al netto anziché al lordo delle eventuali riduzioni del 50 per cento delle maggiori imposte. In detta ipotesi, come chiarito dalla circolare n. 29 del 2006, l'errore commesso dal contribuente può essere considerato scusabile. Si rammenta che, con la circolare 21 marzo 2003, n. 17, l'Agenzia dell'entrate ha chiarito che la fattispecie dell'errore scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva incertezza o di particolare complessità del calcolo.

Il principio dell'errore scusabile, nonostante ne sia fatta espressa menzione soltanto nella disposizione relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti, è da ritenersi applicabile, sulla base di considerazioni logico-sistematiche fondate sulla comune ratio delle disposizioni concernenti le sanatorie fiscali, anche alle altre procedure previste dagli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 12, 14 e 15 della legge finanziaria per il 2003. Sul punto, deve tuttavia osservarsi che, nel caso di versamento del 10 per cento dell'importo dovuto, calcolato al netto, anziché al lordo, la scusabilità dell'errore è riconosciuta a condizione che siano versati gli interessi, calcolati al tasso legale, relativi alla differenza scaturita dalla erronea determinazione della base di commisurazione del 10 per cento. Detti interessi decorrono dalla data del versamento carente alla data di versamento degli ulteriori importi rateali dovuti.


1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata giovedì 14


NOTE:
1) Le medesime scadenze si riferiscono sia ai titolari di redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 avevano già ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di persone e associazioni, e che dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile 2004 (maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004), sia a quelli che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ancora ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di persone e associazioni, e che dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 giugno 2004 (maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004) (circolare 25 agosto 2006, n. 29).

2) I titolari di redditi prodotti in forma associata, che avevano ricevuto la comunicazione dell'avvenuta definizione, dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 giugno 2004. Dovevano versare le rate eccedenti entro le date seguenti:
1. 20 luglio 2004
2. 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004. I contribuenti che avevano definito l'anno 2002 e avevano già effettuato versamenti, ai sensi dell'articolo 7, prima del primo gennaio 2004 dovevano versare entro il 16 aprile 2004:
- l'intero importo dovuto fino a concorrenza di 3.000 euro per le persone fisiche o 6.000 euro per gli altri soggetti, considerando anche i versamenti già effettuati, con un minimo rispettivamente di 100 euro e 200 euro, se la somma complessiva dei versamenti precedentemente effettuati era inferiore ai predetti importi di 3.000 e 6.000 euro
- il dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se la somma dei versamenti precedentemente effettuati era pari o superiore rispettivamente agli importi di 3.000 e 6.000 euro. Il dieci per cento doveva essere calcolato sulle somme al lordo dell'eventuale riduzione del 50 per cento commisurata al totale delle maggiori imposte calcolate.
Le medesime modalità di versamento dovevano essere applicate anche dai contribuenti che avevano definito una o più annualità dal 1997 al 2001, e avevano già effettuato versamenti, ai sensi dell'articolo 7, prima del 2 ottobre 2003 (circolare 25 agosto 2006, n. 29).

 

Stefania Nasta

 

Staff  www.fiscooggi.it

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