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Con la legge n. 289 del 27 dicembre 2002, sono state introdotte
nell'ordinamento un insieme di disposizioni agevolative di carattere fiscale. In
particolare, è stata data ai contribuenti, per un determinato periodo di tempo,
la possibilità di definire la propria posizione tributaria nei confronti
dell'Erario, mediante un'ampia gamma di opportunità, differenziate in relazione
alla tipologia di soggetti che potevano usufruirne, ovvero in relazione alla
tipologia di reddito prodotto dagli stessi.
A fronte di un quadro normativo estremamente articolato, caratterizzato da
diversi provvedimenti di proroga dei termini, a seguito del quale si è
determinato un continuo intreccio di scadenze, l'Agenzia delle entrate deve dare
oggi impulso a una profonda attività di verifica, controllo e valutazione della
sussistenza dei presupposti necessari per accedere alle diverse forme di
sanatoria, verificando altresì la regolarità formale delle procedure definitorie.
Nell'ottica di ripercorrere in modo logico-sistematico i caratteri fondamentali
della disciplina concernente le principali procedure di definizione e
integrazione, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 14 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, l'Agenzia delle entrate, con la circolare 25 agosto 2006, n. 29, ha
illustrato le modalità con cui saranno trattate le comunicazioni delle
dichiarazioni e delle definizioni presentate dai contribuenti, nonché gli
effetti derivanti dal controllo centralizzato effettuato sulle procedure di cui
ai richiamati articoli.
In sostanza, il Fisco ha fornito un vademecum sui controlli che gli
uffici locali e le strutture centrali dovranno effettuare, focalizzando
l'attenzione soprattutto sulla congruità e la tempestività dei versamenti
effettuati in materia di condono. In relazione a tale aspetto, con il recente
orientamento di prassi, in rassegna, l'Amministrazione finanziaria ha
puntualizzato che le somme dovute a seguito delle sanatorie presentate ai sensi
dei richiamati articoli 7, 8, 9 e 14, dovevano essere versate con le modalità
previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, senza
tuttavia avvalersi dell'istituto della compensazione. Pertanto, le procedure di
definizione e integrazione in argomento si intendono perfezionate se, non
sussistendo altre cause di invalidità, il contribuente abbia effettuato il primo
versamento senza portare in compensazione crediti di cui aveva disponibilità.
Al fine di comprendere tali ultimi aspetti, è necessario esaminare partitamene i
fini e le modalità di perfezionamento delle procedure di definizione in oggetto.
Articolo 7 - definizione automatica dei redditi d'impresa e di lavoro
autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione
L'articolo 7 della legge n. 289 del 2002, rubricato "definizione automatica
dei redditi d'impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione", ha dato la possibilità di definire i redditi di impresa,
di lavoro autonomo nonchè quelli imputati ai sensi dell'articolo 5 del Tuir,
relativi a una o più annualità per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002. Tra i principali effetti premiali che
discendono dalla definizione automatica, si rammenta l'inibizione dell'esercizio
dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38, 39 e 40, Dpr n. 600 del 1973, e 51,
52, 54, 55, Dpr n. 633 del 1972, a decorrere dalla data del primo versamento e
con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del Codice
penale e del Codice di procedura penale, limitatamente all'attività di impresa e
di lavoro autonomo. La definizione, inoltre, limitatamente a ciascuna annualità,
rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione,
con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni fiscali indicate dal
contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti delle
liquidazioni e dei controlli formali effettuati ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter, Dpr n. 600 del 1973, e 54-bis Dpr n. 633 del 1972.
La procedura prevedeva che, qualora le somme da versare fossero state
complessivamente superiori a:
- 3.000 euro per le persone fisiche
- 6.000 euro per gli altri soggetti,
la parte eccedente potesse essere versata in due rate di pari
importo, maggiorata degli interessi legali. Al riguardo, la circolare 29/2006
distingue il caso in cui la comunicazione della definizione operata dai
contribuenti si riferisce al 2003, da quello in cui la medesima comunicazione è
relativa al 2004.
Nel primo caso (comunicazione 2003), se il primo versamento è stato eseguito
entro il 2 ottobre 2003, gli importi eccedenti dovevano essere versati in due
rate di pari importo, entro il 1° dicembre 2003 e il 21 giugno 2004, maggiorati
degli interessi legali a partire dal 17 ottobre 2003.
Comunicazione 2003
Se, invece, il primo versamento è stato eseguito dopo il 2 ottobre 2003, gli
importi eccedenti dovevano essere versati in due rate di pari importo, entro il
20 luglio 2004 e il 18 ottobre 2004, maggiorati degli interessi legali a partire
dal 17 ottobre 2003(1).
Nel secondo caso (comunicazione 2004), il primo versamento doveva essere
eseguito entro il 16 aprile 2004 e le due rate versate anche esse entro il 20
luglio 2004 e il 18 ottobre 2004, maggiorate degli interessi legali a partire
dal 17 aprile 2004, per l'anno d'imposta 2002, e dal 17 ottobre 2003, per le
altre annualità(2).
Comunicazione 2004
Con la circolare in rassegna, sono state puntualmente indicate tutte le ipotesi
in cui la definizione automatica deve ritenersi validamente operata. In
particolare, la stessa si intende perfezionata quando non ricorrono le cause
ostative previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 7, secondo cui la definizione è
inibita nei confronti dei soggetti:
- che avevano omesso di presentare la dichiarazione ovvero non
avevano dichiarato redditi di impresa o di lavoro autonomo
- che avevano dichiarato ricavi o compensi di importo annuo
superiore a 5.164.569 euro
- che alla data di entrata in vigore della legge n. 289 del
2002, per i periodi d'imposta fino al 2001 e, relativamente all'anno 2002,
alla data di entrata in vigore della legge n. 350 del 2003, fosse stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso
di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, Iva, Irap, nonché invito al
contraddittorio (articolo 5, Dlgs n. 218 del 1997), relativamente ai quali non
era stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 (con
facoltà e non obbligo di inserire l'annualità definita nel concordato)
- nei cui riguardi era stata esercitata l'azione penale per i
reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, della quale il
contribuente aveva avuto formale conoscenza (articoli 405 e 416 c.p.p.) entro
la data di definizione automatica
- che non avevano versato, entro la prima data di pagamento
degli importi dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento
parziale, escluse le sanzioni e gli interessi.
La definizione deve considerarsi, inoltre, perfezionata:
- quando i dati contenuti nella dichiarazione presentata sono
corrispondenti a quelli indicati nell'originaria nella dichiarazione
presentata
- se gli importi dovuti sono calcolati e successivamente
versati in misura non inferiore al quantum, determinato con le modalità
di cui all'articolo 7 della legge n. 289 del 2002
- se il primo versamento è stato eseguito entro il 16 aprile
2004 ed è stato di importo non inferiore a quello dovuto, ovvero è stato di
misura non inferiore a 3.000 euro per le persone fisiche o a 6.000 euro per
gli altri soggetti
- se, fatte salve le altre condizioni di cui sopra, il primo
versamento è stato eseguito entro il 16 giugno 2004 da parte dei titolari di
redditi prodotti in forma associata che alla data del 25 giugno 2003 non
avevano ricevuto la comunicazione di avvenuta definizione da parte della
società di cui all'articolo 5 del Tuir
- se i versamenti effettuati in conseguenza dell'entrata in
vigore della legge 350 del 2003 rientrano nelle scadenze descritte per la
comunicazione 2004.
Sono, inoltre, considerate valide tutte le definizioni, che nel
rispetto delle condizioni sopra evidenziate, hanno comportato il versamento del
10 per cento dell'importo dovuto, calcolato al netto anziché al lordo delle
eventuali riduzioni del 50 per cento delle maggiori imposte. In detta ipotesi,
come chiarito dalla circolare n. 29 del 2006, l'errore commesso dal contribuente
può essere considerato scusabile. Si rammenta che, con la circolare 21 marzo
2003, n. 17, l'Agenzia dell'entrate ha chiarito che la fattispecie dell'errore
scusabile ricorre in tutti i casi in cui sussistano condizioni di obiettiva
incertezza o di particolare complessità del calcolo.
Il principio dell'errore scusabile, nonostante ne sia fatta espressa menzione
soltanto nella disposizione relativa alla chiusura delle liti fiscali pendenti,
è da ritenersi applicabile, sulla base di considerazioni logico-sistematiche
fondate sulla comune ratio delle disposizioni concernenti le sanatorie
fiscali, anche alle altre procedure previste dagli articoli 7, 8, 9, 9-bis,
12, 14 e 15 della legge finanziaria per il 2003. Sul punto, deve tuttavia
osservarsi che, nel caso di versamento del 10 per cento dell'importo dovuto,
calcolato al netto, anziché al lordo, la scusabilità dell'errore è riconosciuta
a condizione che siano versati gli interessi, calcolati al tasso legale,
relativi alla differenza scaturita dalla erronea determinazione della base di
commisurazione del 10 per cento. Detti interessi decorrono dalla data del
versamento carente alla data di versamento degli ulteriori importi rateali
dovuti.
1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata giovedì 14
NOTE:
1) Le medesime scadenze si riferiscono sia ai titolari di redditi prodotti in
forma associata che alla data del 25 giugno 2003 avevano già ricevuto la
comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di persone e
associazioni, e che dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 aprile
2004 (maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004), sia a
quelli che alla data del 25 giugno 2003 non avevano ancora ricevuto la
comunicazione di avvenuta definizione da parte delle società di persone e
associazioni, e che dovevano effettuare il primo versamento entro il 16 giugno
2004 (maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004)
(circolare 25 agosto 2006, n. 29).
2) I titolari di redditi prodotti in forma associata, che avevano ricevuto la
comunicazione dell'avvenuta definizione, dovevano effettuare il primo versamento
entro il 16 giugno 2004. Dovevano versare le rate eccedenti entro le date
seguenti:
1. 20 luglio 2004
2. 18 ottobre 2004
maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004. I contribuenti
che avevano definito l'anno 2002 e avevano già effettuato versamenti, ai sensi
dell'articolo 7, prima del primo gennaio 2004 dovevano versare entro il 16
aprile 2004:
- l'intero importo dovuto fino a concorrenza di 3.000 euro per le persone
fisiche o 6.000 euro per gli altri soggetti, considerando anche i versamenti già
effettuati, con un minimo rispettivamente di 100 euro e 200 euro, se la somma
complessiva dei versamenti precedentemente effettuati era inferiore ai predetti
importi di 3.000 e 6.000 euro
- il dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se la somma dei versamenti
precedentemente effettuati era pari o superiore rispettivamente agli importi di
3.000 e 6.000 euro. Il dieci per cento doveva essere calcolato sulle somme al
lordo dell'eventuale riduzione del 50 per cento commisurata al totale delle
maggiori imposte calcolate.
Le medesime modalità di versamento dovevano essere applicate anche dai
contribuenti che avevano definito una o più annualità dal 1997 al 2001, e
avevano già effettuato versamenti, ai sensi dell'articolo 7, prima del 2 ottobre
2003 (circolare 25 agosto 2006, n. 29).
Stefania Nasta
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