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Inserito in data: 03/08/1979

 Codice articolo: 199

 Argomento: Iva

Circolare del 03/08/1979 n. 26 - Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari Iva. Territorialita'. Perizie e consulenze tecniche o legali. Definizione.

 

 

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I.v.a. Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate. Parte 1 La circolare analizza il contenuto dell'art. 7 del dpr 26.10.1972, n. 633, nel nuovo testo introdotto dal dpr 29.1.1979, n. 24 e dal dpr 31.3.1979, n. 94. Vengono forniti chiarimenti relativamente al presupposto territoriale di applicazione dell'imposta con particolare riguardo: alla definizione di territorio dello stato; al presupposto di territorialita' per le cessioni di beni; al presupposto di territorialita' per le prestazioni di servizi. Testo: Con i DD.PP.RR. 29 gennaio 1979, n. 24 e 31 marzo 1979, n. 94 sono state apportate sostanziali modifiche alla normativa dell'I.V.A. che e' stata adeguata ai criteri della VI Direttiva Cee del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari. Al fine di consentire una corretta applicazione delle norme riguardanti i rapporti di scambio con l'estero e le operazioni assimilate, si forniscono chiarimenti in ordine alla normativa che disciplina tali settori. TERRITORIALITA' In relazione al nuovo testo dell'art. 1, il quale assume espressamente a presupposto di applicabilita' dell'imposta che le operazioni siano effettuate nel territorio dello Stato, il primo c. del nuovo testo dell'art. 7 stabilisce che per territorio dello Stato deve intendersi quello soggetto alla sua sovranita', ad eccezione dei Comuni di Livigno, Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano. Tali Comuni, a norma dell'art. 2 del T.U. delle leggi doganali approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono considerati territori extra doganali e pertanto l'introduzione di beni negli stessi costituisce operazione d'esportazione. Inoltre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in detti territori non rientrano nel campo di applicazione dell'I.V.A. Il secondo c. del nuovo art. 7 stabilisce che si considerano effettuate nel territorio dello Stato soltanto le cessioni di beni immobili, ovvero di beni mobili nazionali, nazionalizzati o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso. Conseguentemente non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta le cessioni di beni mobili che, pur esistendo nel territorio dello Stato, non hanno la condizione di cui sopra (beni viaggianti allo Stato estero, beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale) o non la conservano a seguito di atti di esportazione in territori assimilati a quelli extra doganali (es. cessioni di beni che si trovano in punti franchi). Si richiama l'attenzione sull'osservanza degli obblighi formali previsti dal sesto c. del successivo art. 21. Il terzo c. dell'art. 7, in ordine alle prestazioni di servizi, modifica sostanzialmente il criterio di territorialita' stabilito dal sostituito art. 7, poiche' considera effettuate nel detto territorio le prestazioni rese o da soggetti che vi hanno il domicilio o da soggetti che vi hanno la residenza sempreche' non abbiano stabilito il domicilio all'estero o da soggetti domiciliati e residenti all'estero che hanno una stabile organizzazione in Italia. Per quanto concerne il domicilio e la residenza delle persone fisiche valgono i criteri dettati dal C.C.; pertanto la residenza si desume di regola dall'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente. Non rientrano quindi nel campo di applicazione della I.V.A. le prestazioni di servizi rese da soggetti residenti che abbiano stabilito il proprio domicilio all'estero e quelle rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia tramite proprie stabili organizzazioni all'estero. La stessa norma chiarisce, inoltre, che per i soggetti diversi dalle persone fisiche il domicilio e' il luogo in cui si trova la sede legale, mentre la residenza e' quella in cui si trova la sede effettiva. In deroga al suddetto principio di carattere generale stabilito dal terzo c. circa il luogo di effetuazione delle prestazioni, il quarto comma prevede criteri particolari in ordine ad alcune prestazioni, per le quali non si ha piu' riguardo al luogo in cui ha il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione il prestatore del servizio, bensi', a seconda dei casi, al luogo in cui si trova il bene a quello in cui viene eseguita la prestazione ovvero al luogo in cui viene utilizzata nonche' a quello dove ha il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione il committente del servizio. In particolare: a) si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di servizi (appalti, subappalti, etc.) relative alla costruzione, riparazione, modificazione e manutenzione di immobili, ivi comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e quelle inerenti alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione di lavori (es. progettazione e direzione dei lavori immobiliari), qualora detti immobili siano situati nel territorio medesimo; b) si considerano effettuate nel territorio dello Stato, se ivi trovano esecuzione: 1) le prestazioni di servizi relative alla costruzione, ripartizione, modificazione, trasformazione, manutenzione, lavorazione di beni mobili materiali, ivi comprese le perizie. Fra detti beni vanno compresi l'energia elettrica, i gas naturali e simili. E' evidente che non si considerano effettuate nel territorio nazionale le prestazioni di intermediazione rese nei confronti di contraenti esteri e relative a beni esistenti all'estero; 2) le prestazioni di servizi di carattere culturale, scientifico, artistico, didattico, sportivo, ricreativo e simili; 3) le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili accessorie ai trasporti di beni; c) si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di trasporto in relazione alla distanza percorsa nel territorio stesso; d) si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni derivanti dall'esecuzione di contratti di locazione o noleggio, compresa la locazione finanziaria, di beni mobili materiali, qualora il bene che forma oggetto del contratto di locazione o noleggio sia utilizzato nel territorio medesimo. Tale criterio non trova applicazione per i mezzi di trasporto (autoveicoli, aeromobili, unita' navali, etc.) per i quali vale il principio generale di cui al terzo c. con le eccezioni previste alla successiva lett. g). Per ulteriori chiarimenti in ordine a tale esclusione si fa rinvio a quanto sara' esposto successivamente alla lett. g) punto 2; e) si considerano effettuate nel territorio dello Stato, le sottoelencate prestazioni quando sono rese ai soggetti che, nei termini sopra citati hanno il domicilio, residenza o stabile organizzazione nel territorio stesso (indipendentemente dal domicilio, residenza o stabile organizzazione del prestatore del servizio): 1) le prestazioni di cui al n. 2 dell'art. 3 e cioe' le cessioni, concessioni, licenze e simili relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi ed insegne; 2) le prestazioni pubblicitarie, di consulenza tecnica, legale, di elaborazione e fornitura di dati e simili; 3) le prestazioni relative al operazioni bancarie, finanziarie, assicurative e a prestiti di personale; 4) le prestazioni inerenti all'obbligo di non esercitare le prestazioni di cui ai punti 1), 2) e 3); 5) le prestazioni di intermediazione relative ai sopraelencati servizi. Il criterio non trova applicazione qualora la prestazione venga utilizzata dal ricevente fuori del territorio della Comunita' Economica Europea, nel qual caso la prestazione stessa non rientra nella sfera applicativa del tributo. Ove peraltro il committente nazionale del servizio utilizzi la prestazione in altro Stato membro della Cee, la stessa e' imponibile in Italia; f) si considerano effettuate nel territorio dello Stato: le prestazioni indicate nella precedente lett. e) rese da operatori nazionali a soggetti domiciliati e residenti in altri Stati della Cee solo quando il destinatario della prestazione non e' soggetto passivo di imposta (come ad esempio consumatore finale) nello Stato comunitario in cui ha il domicilio o la residenza. Ove, invece, il destinatario della prestazione sia un soggetto passivo d'imposta in quest'ultimo Stato, la prestazione stessa non rientra nel campo di applicazione del tributo; g) si considerano effettuate nel territorio dello Stato; 1) le prestazioni di cui alla lett. e), se rese da operatori nazionali a soggetti domiciliati o residenti fuori della Cee quando vengono utilizzate nel territorio nazionale. 2) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, noleggio e simili, comprese le locazioni finanziarie, di mezzi di trasporto (autoveicoli, aeromobili, unita' navali, ecc.) se rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Cee qualora il mezzo di trasporto venga utilizzato nel territorio nazionale. Inoltre, ove tali prestazioni siano rese da operatori nazionali a soggetti domiciliati o residenti in Paesi extra comunitari, le stesse rientrano nel campo di applicazione dell'imposta qualora siano utilizzate in Italia o altro Stato comunitario. Naturalmente nelle altre ipotesi si applicano i criteri generali di cui al terzo c. dell'art. 7 e cosi': - ove il prestatore sia nazionale e il committente del servizio residente in un Paese comunitario, la prestazione rientra nel campo di applicazione dell'imposta; - ove il prestatore sia domiciliato o residente in altro Paese della Cee e il committente nazionale, la prestazione non rientra nel campo di applicazione dell'imposta. L'ultimo comma dell'art. 7 stabilisce, infine, che le cessioni all'esportazione di cui al successivo art. 8, le operazioni assimilate a tali cessioni di cui all'art. 8 bis ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9, non si considerano effettuati nel territorio dello Stato. Venendo meno, pertanto, per fictio iuris, il presupposto della territorialita', tutte le operazioni relative ai citati articoli non sono imponibili, fermi restando gli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione previsti dal titolo II del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

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