sms gratis senza registrazione

 

Inserito in data: 14/01/1981

 Codice articolo: 200

 Argomento: Iva

Risoluzione del 14/01/1981 prot. 422280 - Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari Iva. Territorialita'. Perizie e consulenze tecniche o legali. Definizione.

 

 

mynet

mynet oyun

 

 

Iva. Territorialita'. Perizie e consulenze tecniche o legali. Definizione. Sintesi: La differenza tra perizie, di cui alle lett. a) e b) dell'art.7, comma 4, del DPR 633/72, e consulenze tecniche o legali, di cui alle lett. e), f) e g) dello stesso comma, sta nel fatto che mentre le prime sono essenzialmente dirette ad individuare concreti elementi di fatto relativi a beni mobili materiali ed immobili per cio' che attiene al loro valore o alla loro quantita' o qualita' etc., le seconde sono tutte quelle attivita' professionali che si estrinsecano in prestazioni per le quali e' preminente la valutazione soggettiva del consulente . Poiche' tali attivita' sono soggette ad un diverso trattamento ai fini IVA, e' necessario che il professionista che si trovi ad esplicarle entrambe suddivida il relativo corrispettivo fra detti servizi, imputandone a ciascuno la rispettiva quota . Testo: E' stato chiesto di conoscere, nell'interesse della S.p.A. .... il trattamento I.V.A. da riservare alle prestazioni di servizi ad essa rese da periti e da consulenti tecnici, considerato che, ai fini della' territorialita', e' prevista una diversa disciplina dall'art. 7, comma 4, rispettivamente lettere a) e b) (perizie) e lett. e) (consulenza tecnica o legale), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Al riguardo la scrivente, a maggior chiarimento di quanto precisato con la circolare n. 26 del 3 agosto 1979 - Territorialita' - dichiara che le prestazioni di servizi che si concretano nelle perizie sono essenzialmente quelle dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore, quantita', qualita', etc., anche se assumono particolare rilevanza cognizioni o calcoli tecnico - scientifici. Per quanto concerne, invece, le prestazioni di consulenza tecnica o legale, si precisa che tali devono intendersi tutte quelle attivita' professionali che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri. Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali e' preminente non la rilevanza obiettiva di una determinata realta', come avviene nelle perizie, bensi' la valutazione soggettiva del consulente. Cio' premesso, per quanto riguarda l'applicazione dell'I.V.A. a tali tipi di prestazioni, si fa presente che per le perizie opera la deroga prevista dall'art. 7, comma 4, lettere a) e b) e, pertanto, dette prestazioni rientrano nel campo di applicazione del tributo, indipendentemente dalla residenza o domicilio del prestatore, nel caso in cui i beni da periziare si trovino nel territorio dello Stato. In ordine, poi, alle prestazioni di servizi che costituiscono consulenza, si chiarisce che le stesse sono disciplinate dalla previsione legislativa di cui al citato art. 7, comma 4, lettere e), f) e g), giusta del resto quanto gia' illustrato con la menzionata circolare n. 26 del 3 agosto 1979. Si fa presente, infine, che qualora l'opera del professionista si estrinsechi in un'attivita' promiscua periziale e di consulenza che, in base ai suesposti criteri ha un diverso trattamento ai fini dell'I.V.A., e' evidente che il relativo corrispettivo, se calcolato globalmente, dovra' essere suddiviso fra detti servizi, imputandone a ciascuno la rispettiva quota, onde consentire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa del tributo per la prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'imposta.

 

Staff  www.osservatoriotributario.com

L'ARTICOLO NON TI SODDISFA? CONTINUA LA RICERCA

Ricerca personalizzata

 

 

FORUM

 

Osservatorio Tributario Tributario by Studio Tributario Varcasia - Mappa - Rassegna stampa Notizie - free social network