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Iva. Territorialita'. Perizie e consulenze tecniche o legali.
Definizione.
Sintesi:
La differenza tra perizie, di cui alle lett. a) e b) dell'art.7, comma 4, del
DPR 633/72, e consulenze tecniche o legali, di cui alle lett. e), f) e g)
dello stesso comma, sta nel fatto che mentre le prime sono essenzialmente
dirette ad individuare concreti elementi di fatto relativi a beni mobili
materiali ed immobili per cio' che attiene al loro valore o alla loro
quantita' o qualita' etc., le seconde sono tutte quelle attivita'
professionali che si estrinsecano in prestazioni per le quali e' preminente
la valutazione soggettiva del consulente . Poiche' tali attivita' sono
soggette ad un diverso trattamento ai fini IVA, e' necessario che il
professionista che si trovi ad esplicarle entrambe suddivida il relativo
corrispettivo fra detti servizi, imputandone a ciascuno la rispettiva quota .
Testo:
E' stato chiesto di conoscere, nell'interesse della S.p.A. .... il
trattamento I.V.A. da riservare alle prestazioni di servizi ad essa rese da
periti e da consulenti tecnici, considerato che, ai fini della'
territorialita', e' prevista una diversa disciplina dall'art. 7, comma 4,
rispettivamente lettere a) e b) (perizie) e lett. e) (consulenza tecnica o
legale), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.
Al riguardo la scrivente, a maggior chiarimento di quanto precisato con la
circolare n. 26 del 3 agosto 1979 - Territorialita' - dichiara che le
prestazioni di servizi che si concretano nelle perizie sono essenzialmente
quelle dirette ad individuare oggettivamente concreti elementi di fatto
concernenti beni mobili materiali ed immobili, in relazione al loro valore,
quantita', qualita', etc., anche se assumono particolare rilevanza
cognizioni o calcoli tecnico - scientifici.
Per quanto concerne, invece, le prestazioni di consulenza tecnica o legale,
si precisa che tali devono intendersi tutte quelle attivita' professionali
che si estrinsecano in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri.
Trattasi, quindi, di prestazioni per le quali e' preminente non la rilevanza
obiettiva di una determinata realta', come avviene nelle perizie, bensi' la
valutazione soggettiva del consulente.
Cio' premesso, per quanto riguarda l'applicazione dell'I.V.A. a tali tipi di
prestazioni, si fa presente che per le perizie opera la deroga prevista
dall'art. 7, comma 4, lettere a) e b) e, pertanto, dette prestazioni
rientrano nel campo di applicazione del tributo, indipendentemente dalla
residenza o domicilio del prestatore, nel caso in cui i beni da periziare si
trovino nel territorio dello Stato.
In ordine, poi, alle prestazioni di servizi che costituiscono consulenza, si
chiarisce che le stesse sono disciplinate dalla previsione legislativa di
cui al citato art. 7, comma 4, lettere e), f) e g), giusta del resto quanto
gia' illustrato con la menzionata circolare n. 26 del 3 agosto 1979.
Si fa presente, infine, che qualora l'opera del professionista si
estrinsechi in un'attivita' promiscua periziale e di consulenza che, in base
ai suesposti criteri ha un diverso trattamento ai fini dell'I.V.A., e'
evidente che il relativo corrispettivo, se calcolato globalmente, dovra'
essere suddiviso fra detti servizi, imputandone a ciascuno la rispettiva
quota, onde consentire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa
del tributo per la prestazione rientrante nel campo di applicazione
dell'imposta.
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