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Inserito in data: 09/04/1981

 Codice articolo: 202

 Argomento: Iva

Circolare del 09/04/1981 n. 12 - Ministero delle Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari Iva. Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate. Modifiche apportate dalla normativa sul tributo. Dpr 30 dicembre 1980, n.897.

 

 

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Oggetto: Iva. Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate. Modifiche apportate dalla normativa sul tributo. Dpr 30 dicembre 1980, n.897. parte 1 Sintesi della parte: Per effetto delle modifiche apportate alla lett.g) dell'art.7 del dpr 633/72 dall'art.1 del dpr 897/80, aventi effetto retroattivo con decorrenza 1/4/79, le prestazioni di consulenza tecnica e legale, di elaborazione e fornitura dei dati e simili sono escluse dal campo di applicazione dell'iva se rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti domiciliati e residenti fuori della cee. Testo: Con il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, recante disposizioni correttive ed integrative della normativa dell'I.V.A., sono state apportate modifiche anche alla disciplina dell'imposta regolante i rapporti di scambio con l'estero. Allo scopo di realizzare anche nel predetto settore la necessaria uniformita' di indirizzo ai criteri dettati dalla nuova normativa, si forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti applicativi. TERRITORIALITA' L'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha modificato la lett. g) dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, enucleando dal contesto della lett. g) medesima le prestazioni di consulenza tecnica e legale, di elaborazioni e fornitura di dati e simili, indicate nella precedente lett. e), al fine di eliminare, uniformando la nostra legislazione a quella di altri Paesi comunitari, l'inconveniente costituito dalla obiettiva difficolta' di accertamento del luogo di utilizzazione di tali particolari prestazioni. Per effetto di tale modifica le prestazioni di cui trattasi sono escluse dal campo di applicazione dell'I.V.A. allorquando sono rese da operatori nazionali nei confronti di soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunita' economica europea. Tale esclusione, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del cennato D.P.R. n. 897, ha effetto retroattivo con decorrenza dall'1 aprile 1979. Per quanto concerne in particolare le prestazioni di "consulenza tecnica e legale" si ritiene necessario precisare, a modifica del criterio enunciato nella R.M. n. 422280 del 14 gennaio 1981, che in detta accezione debba intendersi compresa non solo l'attivita' professionale che si estrinseca in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio. Conforta tale assunto la considerazione che un diverso criterio di ermeneutica, avente per scopo di limitare la non imponibilita' alle consulenze legali intendendosi per tali le mere pronunce di pareri, sarebbe in contrasto con il criterio di massima enunciato nella VI Direttiva Comunitaria, la quale, all'art. 9, n. 2, lett. e), riferendosi genericamente alle "prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili" non puo' non comprendere fra le dette prestazioni anche l'attivita' tipica legale di assistenza e rappresentanza in giudizio.

 

Staff  www.finanze.it

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