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Oggetto:
Iva. Rapporti di scambio con l'estero ed operazioni assimilate.
Modifiche apportate dalla normativa sul tributo. Dpr 30 dicembre 1980,
n.897.
parte 1
Sintesi della parte:
Per effetto delle modifiche apportate alla lett.g) dell'art.7 del dpr
633/72 dall'art.1 del dpr 897/80, aventi effetto retroattivo con
decorrenza 1/4/79, le prestazioni di consulenza tecnica e legale, di
elaborazione e fornitura dei dati e simili sono escluse dal campo di
applicazione dell'iva se rese da operatori nazionali nei confronti di
soggetti domiciliati e residenti fuori della cee.
Testo:
Con il D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, recante disposizioni correttive ed
integrative della normativa dell'I.V.A., sono state apportate modifiche
anche alla disciplina dell'imposta regolante i rapporti di scambio con
l'estero.
Allo scopo di realizzare anche nel predetto settore la necessaria
uniformita' di indirizzo ai criteri dettati dalla nuova normativa, si
forniscono di seguito gli opportuni chiarimenti applicativi.
TERRITORIALITA' L'art. 1 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897 ha
modificato la lett. g) dell'art. 7 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, enucleando dal contesto della lett. g) medesima le
prestazioni di consulenza tecnica e legale, di elaborazioni e fornitura di
dati e simili, indicate nella precedente lett. e), al fine di
eliminare, uniformando la nostra legislazione a quella di altri Paesi
comunitari, l'inconveniente costituito dalla obiettiva difficolta' di
accertamento del luogo di utilizzazione di tali particolari prestazioni.
Per effetto di tale modifica le prestazioni di cui trattasi sono escluse dal
campo di applicazione dell'I.V.A. allorquando sono rese da operatori
nazionali nei confronti di soggetti domiciliati e residenti fuori della
Comunita' economica europea.
Tale esclusione, ai sensi dell'art. 45, terzo comma, del cennato D.P.R. n.
897, ha effetto retroattivo con decorrenza dall'1 aprile 1979.
Per quanto concerne in particolare le prestazioni di "consulenza tecnica e
legale" si ritiene necessario precisare, a modifica del criterio enunciato
nella R.M. n. 422280 del 14 gennaio 1981, che in detta accezione debba
intendersi compresa non solo l'attivita' professionale che si estrinseca in
giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri, ma anche quella prettamente
legale di assistenza e rappresentanza dei clienti in giudizio.
Conforta tale assunto la considerazione che un diverso criterio di
ermeneutica, avente per scopo di limitare la non imponibilita' alle
consulenze legali intendendosi per tali le mere pronunce di pareri, sarebbe
in contrasto con il criterio di massima enunciato nella VI Direttiva
Comunitaria, la quale, all'art. 9, n. 2, lett. e), riferendosi genericamente
alle "prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati,
periti contabili" non puo' non comprendere fra le dette prestazioni anche
l'attivita' tipica legale di assistenza e rappresentanza in giudizio.
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