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La tassazione del Tfr non risente in alcun modo della situazione
di crisi dell'azienda. Le disposizioni contenute nell'articolo 19 del Tuir non
si piegano a situazioni fuori dall'ordinario, quale può essere il fallimento.
Potrebbe sintetizzarsi così il contenuto della
risoluzione n. 95/E, con la quale l'Amministrazione finanziaria ha
dato soluzione a un quesito concernente, per l'appunto, l'applicazione e il
versamento, da parte del curatore fallimentare e del commissario liquidatore,
delle ritenute sulle somme da corrispondersi a titolo di indennità sostitutiva
di preavviso e di trattamento fine rapporto.
A parere dell'istante (un Ordine provinciale dei consulenti del lavoro), la
difficoltà nel reperire tutta la documentazione atta a ricostruire, nell'ambito
di una procedura concorsuale, accantonamenti annuali, quote di rivalutazione,
anticipazioni e acconti erogati, giustificherebbe una tassazione basata sui
valori certi acquisiti nel corso dell'attività di verifica della sussistenza del
credito stesso, in pratica sul credito di lavoro ammesso allo stato passivo,
applicando, a tale importo, per il calcolo della ritenuta, l'aliquota
percentuale del primo scaglione d'imposta.
L'Agenzia delle entrate ha, invece precisato che "le modalità di applicazione
della ritenuta al TFR... non prevedono eccezioni, né per la determinazione del
reddito imponibile, né per l'individuazione dell'aliquota nell'ipotesi in cui
tali importi siano erogati ad opera del curatore fallimentare o del commissario
liquidatore. La proposta... di operare la ritenuta, in presenza del solo dato
certo del Tfr, applicando sull'intero ammontare del credito per Tfr l'aliquota
percentuale di cui al primo scaglione di reddito... non trova riscontro nel dato
testuale della normativa di riferimento".
Nemmeno il carattere provvisorio della tassazione operata dal sostituto
giustifica, seppur di fronte a considerazioni di carattere pratico, una
deviazione dal percorso tracciato dalla norma.
Ciò che è, invece, concesso al curatore e al commissario liquidatore è
l'utilizzo dell'eventuale credito d'imposta, ex articolo 3, comma 213,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non utilizzato dal soggetto dichiarato
fallito.
Si tratta, per inciso, del credito d'imposta attribuito ai sostituti (da
utilizzare per il versamento delle ritenute dovute sui trattamenti di fine
rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000), corrispondente al 2 per
cento dei Tfr, maturati al 31 dicembre degli 1996 e 1997, versato a titolo di
acconto delle imposte da trattenere ai dipendenti all'atto della corresponsione
dei trattamenti medesimi.
Gli organi della procedura concorsuale, ha chiarito l'Agenzia delle entrate,
sono, quindi legittimati a dedurre il descritto credito d'imposta residuo,
all'atto del versamento delle ritenute operate sui Tfr corrisposti.
Alfonso Lucarelli
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