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Determinazione del valore effettivo
Il valore effettivo, necessario ai fini del confronto con il valore presunto, si
ottiene attraverso una media triennale dei ricavi, degli incrementi di rimanenze
e dei proventi, risultanti dal conto economico.
In generale, per i ricavi occorre considerare i valori indicati alle voci A1 e
A5 del conto economico, mentre per gli incrementi di rimanenze occorre sommare
le variazioni positive delle voci A2, A3 e B11 del medesimo conto economico.
Nella determinazione del valore effettivo, il contribuente non dovrà considerare
le componenti straordinarie di reddito. Ciò trova giustificazione nel fatto che
solo la gestione caratteristica dell'impresa e le sue componenti ordinarie
riescono a fornire un quadro attendibile sull'operatività o meno della società.
Determinato il valore effettivo, lo stesso dovrà essere confrontato con il
valore presunto: la società è considerata non operativa qualora il valore
effettivo risulti inferiore rispetto a quello presunto.
Un esempio pratico di test operativo
A titolo esemplificativo, si ipotizzi una società che, nei periodi d'imposta
2004, 2005 e 2006, presenti la seguente situazione.
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Beni
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Valore
2004
|
Valore
2005
|
Valore
2006
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Media
di riferimento
|
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Partecipazioni |
100.000
|
50.000
|
150.000
|
100.000
|
Immobili
diversi
da A/10 e navi |
200.000
|
250.000
|
210.000
|
220.000
|
| Altre
immobilizzazioni |
50.000
|
30.000
|
70.000
|
50.000
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Il primo passaggio consiste nel determinare i singoli ricavi presunti riferibili
ai tre comparti, applicando le percentuali, previste dal comma 1 dell'articolo
30, ai valori medi dei tre comparti.
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Beni
|
Media
|
Percentuale
|
Ricavi
presunti
|
|
Partecipazioni |
100.000
|
2
|
2.000
|
| Immobili
diversi da A/10 e navi |
220.000
|
6
|
13.200
|
| Altre
immobilizzazioni |
50.000
|
15
|
7.500
|
| |
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22.700
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Il valore presunto sarà dato dalla somma dei singoli ricavi presunti (2.000 +
13.200 + 7.500). Qualora la società dichiari un valore effettivo (media dei
ricavi, proventi e incrementi di rimanenze nei periodi d'imposta 2004, 2005,
2006) inferiore rispetto al valore presunto (22.700), la stessa sarà considerata
non operativa.
Le conseguenze della non operatività
La società considerata non operativa è assoggetta alla disciplina prevista nei
commi 3, 3-bis e 4 dell'articolo 30, riguardanti, rispettivamente, le
imposte sui redditi, l'Irap e l'Iva.
Imposte sui redditi: determinazione del reddito minimo
La prima conseguenza della non operatività consiste nell'obbligo di dichiarare
un reddito non inferiore a quello minimo, previsto nel comma 3 dell'articolo 30
in commento.
Per determinare il reddito minimo il contribuente dovrà:
- individuare, per ciascun comparto, il valore dell'esercizio
per il quale si sta verificando la condizione di operatività
- applicare a ciascun valore del comparto le percentuali
dell'1,50 per cento (titoli e assimilati), del 4,75 per cento (immobili) e del
12 per cento (altre immobilizzazioni) (1)
- sommare i singoli valori.
Riprendendo i valori dell'esempio precedente, la società non
operativa dovrà determinare il suo reddito minimo presunto nel seguente modo.
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Beni
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Valore
2006
|
Percentuale
|
Reddito minimo
|
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Partecipazioni |
150.000
|
1,75
|
2.250
|
| Immobili
diversi da A/10 e navi |
210.000
|
4,75
|
9.975
|
| Altre
immobilizzazioni |
70.000
|
12
|
8.400
|
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20.625
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Il reddito minimo che la società dovrà dichiarare per adeguarsi alla disciplina
sarà pari a 20.625 euro.
Nell'ipotesi in cui la società non operativa fruisca di agevolazioni fiscali, le
stesse, ha chiarito la
circolare n. 25/E del 4 maggio, assumono rilevanza anche nella
determinazione del reddito minimo.
Così, qualora le agevolazioni fiscali siano pari a 3mila euro, nell'esempio
sopra considerato, il reddito minimo da dichiarare sarà pari a 17.625 (20.625 -
3.000).
Altra importante conseguenza della non operatività è prevista nel comma 3
dell'articolo 30, e riguarda la limitazione prevista per le perdite degli
esercizi precedenti: tali perdite, infatti, possono essere computate in
diminuzione soltanto della parte di reddito eccedente quello minimo.
Nell'esempio sopra considerato, la società deve dichiarare un reddito minimo
pari a 20.625. Eventuali perdite precedenti possono far diminuire il reddito
dichiarato fino al limite del reddito minimo. Ad esempio, se la società dichiara
un reddito pari a 22.625 e possiede delle perdite precedenti pari a 5mila, la
stessa potrà utilizzare le predette perdite solo per 2mila (22.625 - 20.625), in
modo da poter dichiarare il reddito minimo di 20.625.
Irap: determinazione del reddito minimo
Una delle principali novità introdotte dalla legge finanziaria 2007 riguarda la
necessità, per le società non operative, di dichiarare anche ai fini Irap un
valore minimo imponibile.
Tale previsione normativa è contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 30, e
consiste nel determinare un valore minimo della produzione, partendo dal reddito
minimo rilevante ai fini Ires, aumentato di tutte quelle componenti che
ordinariamente non sono deducibili dalla base imponibile Irap (ci si riferisce,
in particolare, alle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, ai
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai compensi
erogati per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e agli
interessi passivi).
Ad esempio, si ipotizzi la società dell'esempio precedente che deve dichiarare
un reddito minimo pari a 20.625. Ipotizzando in 3mila l'importo delle
retribuzioni e in 1.000 l'importo degli interessi passivi, il valore minimo da
dichiarare sarà pari a 24.625.
Anche in questo caso, come per le imposte sui redditi, la circolare n. 25/E del
2007 ha precisato che la società potrà continuare a beneficiare delle
agevolazioni spettanti. Il valore della produzione minimo (24.625), quindi, sarà
decurtato di eventuali agevolazioni spettanti ai fini Irap.
2 - continua. La terza e ultima puntata sarà pubblicata lunedì 14; la prima è
su FISCOoggi di giovedì 10
NOTE:
1) Anche per la determinazione del reddito minimo, così come nel test di
operatività, sono previste delle percentuali agevolate. In particolare, per gli
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei
due precedenti si applica la percentuale ridotta del 3 per cento.
Vincenzo Cipriani
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