|
Premessa
La disciplina sulle società non operative, contenuta nell'articolo 30 della
legge n. 724 del 1994 (di seguito, in breve, "articolo 30"), è stata oggetto di
importanti modifiche a opera dell'articolo 1, commi 109 e 110, della legge
finanziaria 2007.
L'obiettivo delle modifiche introdotte è quello di contrastare più efficacemente
quelle società che si costituiscono esclusivamente per gestire il proprio
patrimonio nell'interesse dei soci, senza svolgere un'effettiva attività
commerciale.
In linea generale, la disciplina prevede l'effettuazione di un "test di
operatività" mediante il quale la società individua il proprio status di
operatività.
Nell'ipotesi in cui la società risulti non operativa, l'articolo 30 prevede
determinate conseguenze, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, Irap e
Iva.
L'intera disciplina delle società non operative può essere, in tutto o in parte,
disapplicata attraverso l'"interpello disapplicativo": con tale strumento, il
contribuente può dimostrare all'Agenzia delle entrate le oggettive situazioni
che non gli hanno consentito di raggiungere i ricavi, gli incrementi di
rimanenze, i proventi e il reddito, nelle misure minime previste dall'articolo
30.
Soggetti coinvolti
Il comma 1 dell'articolo 30 individua i soggetti interessati alla disciplina
delle società non operative. Si tratta, in particolare, delle società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo
e in accomandita semplice, nonché delle società non residenti con stabile
organizzazione nel territorio dello Stato. Restano fuori, quindi, le società
cooperative, gli enti commerciali e non commerciali, le società consortili e le
società che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
La disciplina non si applica, inoltre, a quei soggetti che lo stesso articolo 30
esclude espressamente. Ci si riferisce, in particolare
- ai soggetti obbligati a costituirsi con la forma giuridica
della società di capitali
- ai soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
- alle società in amministrazione controllata o straordinaria
- alle società ed enti che controllano società i cui titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse
società ed enti quotati e alle società da essi controllate, anche
indirettamente
- alle società esercenti pubblici servizi di trasporto
- alle società con un numero di soci non inferiore a 100.
Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la
circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, ha chiarito che:
- la disciplina non si applica alle società in stato di
fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di liquidazione
giudiziaria
- la disciplina si applica alle società neo costituite a
seguito di un'operazione di scissione, o di fusione propria, o di conferimento
d'azienda.
Test di operatività
Il test di operatività, previsto nel comma 1 dell'articolo 30, si pone
l'obiettivo di individuare se una società rientra o meno tra quelle considerate
non operative.
Il test consiste nel confrontare valori effettivi, risultanti dal conto
economico, con valori presunti, determinati secondo i criteri previsti nel
medesimo articolo 30: qualora i valori effettivi risultino inferiori rispetto a
quelli presunti, la società è considerata non operativa.
Per effettuare il test di operatività, il contribuente dovrà:
- determinare il valore presunto
- determinare il valore effettivo
- confrontare il valore presunto con il valore effettivo.
Determinazione del valore presunto
Per determinare il valore presunto occorre, in primo luogo, suddividere i beni
in tre principali comparti:
- titoli e assimilati
- immobili
- altre immobilizzazioni.
Nel primo comparto (titoli e assimilati) rientrano tutti i beni
indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del Tuir, nonché le
quote di partecipazioni nelle società di persone "commerciali".
La citata circolare n. 25/E ha chiarito, al riguardo, che non rientrano nel
comparto in esame le azioni proprie, i crediti commerciali e i crediti per
rimborsi di imposte.
Nel secondo comparto (immobili) rientrano, invece, le immobilizzazioni e i beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del Dpr n. 633 del
1972. In generale, ci si riferisce ai terreni, ai fabbricati e alle navi,
escluse le unità da diporto.
Anche su tale comparto la circolare n. 25/E ha chiarito alcuni aspetti
problematici. In particolare, sono esclusi dal comparto "immobili" quelli
concessi in usufrutto, a condizione che lo stesso sia a titolo gratuito e a
favore di soggetti diversi dai soci o familiari.
Sono escluse, inoltre, le immobilizzazioni in corso (in quanto non idonee a
produrre proventi) e gli immobili merce (in quanto non compresi tra i beni
indicati nel primo comma dell'articolo 30).
Nel terzo comparto (altre immobilizzazioni) rientrano, infine, gli impianti e i
macchinari, le attrezzature industriali e commerciali e gli altri beni indicati
alla voce B, II, 4) dello stato patrimoniale.
I beni concorreranno nei tre comparti sulla base del loro valore fiscale,
secondo i criteri previsti nell'articolo 110, comma 1 del Tuir.
Una volta che il contribuente ha classificato i beni all'interno dei tre
comparti dovrà calcolare, per ciascun comparto, l'investimento medio triennale
realizzato e applicare, a ciascun valore medio, le percentuali del 2 (per il
comparto titoli), del 6 (per gli immobili) e del 15 per cento (per le altre
immobilizzazioni)(1).
La somma dei valori ottenuti applicando le suddette percentuali darà il valore
presunto da confrontare con il valore effettivo.
1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 11
NOTE:
1) Occorre tener presente, peraltro, che il comma 1 dell'articolo 30 prevede
delle percentuali agevolate dell'1 per cento per i beni situati in comuni con
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, del 5 per cento per gli immobili
classificati nella categoria catastale A/10, del 4 per cento per gli immobili a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due
precedenti, del 10 per cento per le altre immobilizzazioni situate in comuni con
popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
Vincenzo Cipriani
|