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Quadro RB - Redditi dei fabbricati
La novità di maggior rilievo del quadro RB è costituita dalla previsione di due
nuove colonne nella sezione "Reddito dei fabbricati" e, cioè, della colonna 9
"Codice Comune" e della colonna 10 "ICI dovuta per il 2006".
L'articolo 36, comma 55, del decreto legge n. 223/2006, ha previsto, infatti, la
possibilità di liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di
dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.
A tal fine, nella colonna 9 va indicato il codice catastale del Comune ove è
situata l'unità immobiliare; il codice è rilevabile dall'elenco "Codici
catastali comunali e aliquote dell'addizionale comunale", disponibile
all'indirizzo internet http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/addirpef/index.
Nella colonna 10 va indicato, invece, l'importo complessivo dell'imposta
comunale sugli immobili dovuta in acconto e a saldo per l'anno 2006, riferita
all'unità immobiliare indicata nel rigo.
Nel determinare il reddito dei fabbricati, si deve naturalmente tenere conto
anche dell'agevolazione di cui al decreto legge n. 23/2006, in relazione agli
immobili situati in comuni con più di un milione di abitanti e locati a soggetti
che si trovano in particolari condizioni di disagio (soggetti che nel proprio
nucleo familiare hanno ultrasessantacinquenni ovvero handicappati gravi), per i
quali è stata prevista la sospensione della procedura esecutiva di sfratto per
la durata di sei mesi, a decorrere dal 3 febbraio 2006; in tal caso, è
necessario, infatti, compilare due distinti righi, barrando la casella
"Continuazione" di colonna 7: in uno vanno esposti i dati del fabbricato
relativi al periodo di sospensione (dal 3 febbraio al 3 agosto 2006), nell'altro
vanno indicati i dati dello stesso fabbricato relativi alla restante parte
dell'anno (dal 1° gennaio al 2 febbraio 2006 e dal 4 agosto al 31 dicembre
2006).
L'agevolazione prevede l'esclusione dal reddito imponibile del fabbricato della
quota relativa al periodo per il quale ha operato la sospensione della procedura
esecutiva di sfratto.
Nella colonna 6 "Casi particolari" è stato istituito, oltre al codice "6" per
indicare la sussistenza delle condizioni appena descritte, anche il codice "5",
per identificare un'unità immobiliare posseduta in comproprietà e data in
locazione soltanto da uno o più comproprietari, ciascuno per la propria quota
(ad esempio, immobile posseduto da tre comproprietari locato a uno di essi dagli
altri due); in tal caso, nella colonna 5 "Canone di locazione" va indicata
soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al dichiarante.
Quadro RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed equiparate
Il quadro RH è stato rivisitato per tener conto della mutata modalità di
gestione delle perdite, conseguente alla nuova formulazione dell'articolo 8 del
Tuir L'articolo 36, comma 27, del decreto legge n. 223/2006, infatti, ha
eliminato la possibilità per i soggetti che producono reddito di lavoro autonomo
e per le imprese minori, di cui all'articolo 66 del Tuir, di portare in
deduzione le perdite d'esercizio dal proprio reddito complessivo. Fino allo
scorso anno tale compensazione poteva avvenire unicamente nel periodo d'imposta
in cui le perdite si erano prodotte, escludendo, quindi, la possibilità di
riportarle in esercizi successivi, come avveniva, ad esempio, per le società di
capitali.
La nuova disciplina prevede anche per tali contribuenti, come già avviene per i
soggetti in contabilità ordinaria, la possibilità di dedurre le perdite
unicamente dai redditi della stessa categoria di quella che le ha generate. Le
stesse perdite possono essere scomputate, pertanto, sempre dai redditi della
stessa specie, nei successivi periodi d'imposta ma non oltre il quinto.
Per effetto di quanto appena detto, è venuta meno la necessità di tenere
distinte le perdite da partecipazione in società esercenti attività d'impresa in
contabilità ordinaria da quelle in società in contabilità semplificata, come
avveniva, ad esempio, nel modello "Unico 2006 SP". Nel quadro RH del modello
2007, per determinare il reddito (o la perdita) da partecipazione in società
esercenti attività d'impresa, si parte dalla somma algebrica delle quote di
reddito (o perdita) riportate nella colonna 4 dei righi da RH1 a RH6, qualora in
colonna 2 siano stati indicati il codice 1 (contabilità ordinaria) o 3
(contabilità semplificata). Tale somma costituisce l'importo del rigo RH7. Da
quest'ultimo, se positivo, si sottrae l'ammontare delle perdite di esercizi
precedenti che, nel caso in esame, può essere costituito solo da quelle
formatesi in capo alla società di capitali prima della trasformazione in società
di persone (rigo RH8). Il risultato così ottenuto rappresenta il reddito (o la
perdita) da partecipazione d'impresa, che va riportato, al netto di eventuali
compensazioni di perdite effettuate nel quadro RD, nel quadro RN, al rigo RN8,
colonna 1. Il reddito (o la perdita) da partecipazione in associazioni fra
artisti e professionisti e in società semplici si ottiene, rispettivamente,
riportando nei righi RH10 e RH11 le quote di reddito (o di perdita) indicate
nella colonna 4 dei righi da RH1 a RH6, qualora in colonna 2 siano stati
indicati i codici 2 o 4. Tali redditi vanno riportati nelle colonne 1bis
e 1ter del rigo RN8.
Quadro RD - Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da
produzione di vegetali e da altre attività agricole
Il quadro RD non ha subito, quest'anno, sostanziali modifiche. Vale la pena
segnalare l'inserimento di un nuovo rigo (RD1) per l'indicazione del codice di
attività svolta in via prevalente. A tal fine, il contribuente deve utilizzare
la tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004 (approvata
con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, 23 dicembre 2003, in Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003).
Per quanto concerne il rigo RD14, si può notare come, rispetto allo scorso anno,
non si faccia più riferimento alle sole perdite d'impresa in contabilità
ordinaria, ma a quelle d'impresa in generale (anche in contabilità semplificata)
per via delle modifiche apportate, come già detto in precedenza, all'articolo 8
del Tuir dal decreto legge n. 223/2006. Rientrano nel rigo in oggetto anche le
perdite eventualmente formatesi in capo alla società di capitali prima della
trasformazione in società di persone non compensate nel quadro RH.
Si segnala, infine, che lo schema di calcolo per la determinazione del numero di
animali normalizzato alla specie base è stato aggiornato per tenere conto di una
nuova categoria animale, quella dei cani, introdotta dal decreto
interministeriale 20 aprile 2006.
Quadro RP - Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
Il quadro RP, pur mantenendo in sostanza la stessa fisionomia dell'anno scorso,
è stato diviso in due parti per tenere conto della diversa percentuale di
detraibilità delle spese di ristrutturazione applicabile a seconda del periodo
di sostenimento (e fatturazione) delle stesse.
In particolare, la prima parte consente l'indicazione delle spese sostenute dal
1° gennaio al 30 settembre 2006, per le quali spetta la detrazione d'imposta
nella misura del 41 per cento e fino a un massimo di 48mila euro.
Nella seconda parte vanno, invece, indicate le spese sostenute dal 1° ottobre al
31 dicembre 2006, per le quali spetta la detrazione d'imposta nella misura del
36 per cento e fino a un massimo di 48mila euro per abitazione.
La modifica in corso d'anno è stata introdotta dall'articolo 35, comma 35-quater,
del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.
3 - continua. La quarta puntata su FISCOoggi di venerdì 6; le prime due sono
state pubblicate lunedì 2 e mercoledì 4
Giuseppe Cusmai
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