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Oggetto:
Pretstazioni di consulenza legale ed assistenza in giudizio rese a
soggetti domiciliati o residenti all'estero.
Sintesi:
Si ritiene che le prestazioni di consulenza legale e di assistenza in
giudizio rese a soggetti d'imposta domiciliati o residenti in territori extra
comunitari o in altri paesi della CEE siano da considerare al di fuori del
campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto della
territorialita', e non debbano pertanto essere oggetto di alcun adempimento
amministrativo contabile ai fini di tale tributo.
Testo:
Con istanza diretta alla scrivente, il professionista in oggetto ha chiesto
di conoscere se le prestazioni di consulenza legale e di assistenza in
giudizio, rese a soggetti d'imposta domiciliati o residenti in territori
extra comunitari o in altri paesi della CEE siano da considerare fuori dal
campo di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto della
territorialita', e se, conseguentemente, in ordine alle stesse vengano meno
gli obblighi previsti dagli artt. 21, 23 e 29 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633
e successive modificazioni.
Al riguardo, si osserva in via preliminare che, come chiarito con circolare
n. 12 del 9.4.1981, nell'accezione "consulenza tecnica e legale" di cui
all'art. 7, quarto comma, lett. e) del citato D.P.R. n. 633, deve intendersi
compresa anche l'attivita' prettamente legale di assistenza e rappresentanza
in giudizio dei clienti.
Tanto premesso, conformemente al parere dell'Ispettorato Compartimentale di
......, ritiene la scrivente che ai quesiti in parola debba rispondersi
affermativamente.
Ed invero, per quanto concerne le prestazioni rese a soggetti d'imposta
residenti negli altri paesi CEE, la mancanza del presupposto territoriale
scaturisce, argomentando "a contrario", dall'art. 7, comma quarto, lett. f)
della legge.
Per quel che attiene poi alle prestazioni rese a soggetti residenti fuori
della CEE, l'esclusione dall'ambito di applicazione del tributo deriva dal
combinato disposto delle lettere e) e g) dello stesso art. 7, quarto comma,
come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30.12.1980, n. 897.
Essendo del tutto estranee alla sfera impositiva dell'I.V.A. le anzidette
prestazioni non concorreranno a formare il volume d'affari e non dovranno,
pertanto, essere oggetto di alcun adempimento amministrativo contabile, ai
fini di tale tributo.
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