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Inserito in data: 21/04/1983

 Codice articolo: 206

 Argomento: Norme e leggi

Risoluzione del 21/04/1983 prot. 391055 - Ministero delle Finanze. Pretstazioni di consulenza legale ed assistenza in giudizio rese a soggetti domiciliati o residenti all'estero.

 

 

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Oggetto: Pretstazioni di consulenza legale ed assistenza in giudizio rese a soggetti domiciliati o residenti all'estero. Sintesi: Si ritiene che le prestazioni di consulenza legale e di assistenza in giudizio rese a soggetti d'imposta domiciliati o residenti in territori extra comunitari o in altri paesi della CEE siano da considerare al di fuori del campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto della territorialita', e non debbano pertanto essere oggetto di alcun adempimento amministrativo contabile ai fini di tale tributo. Testo: Con istanza diretta alla scrivente, il professionista in oggetto ha chiesto di conoscere se le prestazioni di consulenza legale e di assistenza in giudizio, rese a soggetti d'imposta domiciliati o residenti in territori extra comunitari o in altri paesi della CEE siano da considerare fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto della territorialita', e se, conseguentemente, in ordine alle stesse vengano meno gli obblighi previsti dagli artt. 21, 23 e 29 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e successive modificazioni. Al riguardo, si osserva in via preliminare che, come chiarito con circolare n. 12 del 9.4.1981, nell'accezione "consulenza tecnica e legale" di cui all'art. 7, quarto comma, lett. e) del citato D.P.R. n. 633, deve intendersi compresa anche l'attivita' prettamente legale di assistenza e rappresentanza in giudizio dei clienti. Tanto premesso, conformemente al parere dell'Ispettorato Compartimentale di ......, ritiene la scrivente che ai quesiti in parola debba rispondersi affermativamente. Ed invero, per quanto concerne le prestazioni rese a soggetti d'imposta residenti negli altri paesi CEE, la mancanza del presupposto territoriale scaturisce, argomentando "a contrario", dall'art. 7, comma quarto, lett. f) della legge. Per quel che attiene poi alle prestazioni rese a soggetti residenti fuori della CEE, l'esclusione dall'ambito di applicazione del tributo deriva dal combinato disposto delle lettere e) e g) dello stesso art. 7, quarto comma, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 30.12.1980, n. 897. Essendo del tutto estranee alla sfera impositiva dell'I.V.A. le anzidette prestazioni non concorreranno a formare il volume d'affari e non dovranno, pertanto, essere oggetto di alcun adempimento amministrativo contabile, ai fini di tale tributo.

 

Staff  www.finanze.it

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