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Oggetto:
Applicazione dell'iva alle operazioni per la costruzione di un
osservatorio astronomico alle hawaii.
Sintesi:
Si forniscono chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai fini
dell'iva alle diverse tipologie di operazioni poste in essere da un ente per
la realizzazione di un osservatorio astronomico al di fuori del territorio
doganale.
Testo:
Con la nota in riferimento, codesto Ispettorato Compartimentale ha trasmesso
l'istanza con la quale l'Osservatorio Astronomico indicato in oggetto ha
fatto presente che sta progettando la realizzazione dell'Osservatorio
Astronomico Nazionale "GALILEO" da installare alle Hawaii (USA).
L'opera consistera' in un edificio ad uso astronomico in cemento armato e
strutture in acciaio rotanti (cupola) con relativi impianti elettrici, di
condizionamento e di movimentazione della cupola, nonche' di un edificio
annesso di servizio.
All'interno della cupola trovera' collocazione un telescopio fissato al
suolo tramite un pilastro di cemento armato.
Per la progettazione e la realizzazione di tale opera, l'Osservatorio
istante ha stipulato apposite convenzioni con le Societa' "Z.I. SpA" e "A.I.
Srl" ed il "C.P.R.".
Cio' posto, l'Osservatorio ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento
da riservare, agli effetti dell'IVA, alle seguenti operazioni:
1) progettazione esecutiva dell'intera opera nelle sue varie parti
(meccanica, impiantistica, elettronica e civile) e coordinamento dei lavori
sia nella fase preparatoria che esecutiva, affidati a societa' di ingegneria
italiana;
2) consulenza legale e/o fiscale necessaria al superamento di procedure
burocratiche del Paese estero dove sara' installata l'opera;
3) prestito di personale dipendente da societa' italiana, per l'espletamento
dei servizi relativi all'opera;
4) commesse a ditte nazionali per la costruzione di carpenterie metalliche
di precisione e di strutture metalliche, da trasferire ed assemblare
all'estero dopo i collaudi di officina;
5) direzione dei lavori e collaudi all'estero affidati a dipendenti di ditte
di ingegneria italiane;
6) appalto a ditte estere di opere civili ed infrastrutture da realizzare
all'estero con uso di manodopera locale;
7) acquisti in Italia di beni rifiniti da esportare dopo i collaudi di
officina;
8) acquisti all'estero di beni finiti, importazione temporanea degli stessi
per essere sottoposti a collaudi e successiva riesportazione per la loro
installazione all'estero;
9) acquisto in Italia di software e di hardware specifici da utilizzare
all'estero per il controllo ed il funzionamento dei vari impianti, nonche'
per la movimentazione della cupola e del telescopio;
10) acquisti di beni materiali all'estero, quali gli specchi del telescopio.
In proposito codesto Ispettorato, sentito anche l'Ufficio IVA di Padova, ha
espresso il seguente parere:
- le operazioni di cui ai punti 1, 5 e 6 sono da considerare fuori del campo
di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del D.P.R.
n. 633/72 e successive modificazioni, in quanto tutte inerenti alla
preparazione, il coordinamento e all'esecuzione di lavori attinenti ad un
immobile situato fuori del territorio dello Stato;
- analogo trattamento fiscale e' da attribuire alle operazioni di cui ai
punti 2 e 3, a norma dello stesso art. 7, comma 4, lett. e), poiche' la
consulenza ed il prestito del personale vengono utilizzatifuori della CEE;
- le commesse e gli acquisti indicati ai punti 4, 7 e 9 rientrano nella
sfera applicativa dell'imposta, trattandosi, rispettivamente, di prestazioni
di servizi rese da soggetto nazionale nel territorio dello Stato e di
cessioni di beni la cui esportazione viene eseguita a cura dello stesso
Osservatorio;
- non rilevano, infine, agli effetti dell'IVA, gli acquisti di beni finiti
all'estero (punti 8 e 10), indipendentemente dal fatto che taluni di essi
vengano importati in regime di temporanea per essere sottoposti a
determinati controlli.
Per quanto concerne poi le operazioni rese dal C.P.R., codesto Ispettorato
e' del parere che si renda applicabile la disposizione di cui alla lett. b)
del gia' richiamato art. 7, comma 4, dovendosi le stesse condiderazioni
quali prestazioni di servizi di natura prettamente "scientifica", non
direttamente connessi alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione
dei lavori immobiliari.
Pertanto dette operazioni, in quanto materialmente eseguite in Italia,
dovrebbero essere assoggettate al tributo.
Al riguardo, esaminata la questione, si ritiene di poter condividere
l'avviso espresso da codesto Ispettorato, eccezion fatta per la parte
riguardante le prestazioni di servizi rese dal C.P.R.
E invero, dalla Convenzione stipulata da detto Consorzio con l'Osservatorio
istante, si evince che le operazioni rese si concretizzano in una generale
assistenza tecnica che investe la progettazione, la realizzazione del
programma, l'analisi e lo sviluppo del sistema di controllo e movimentazione
del telescopio, nonche'il sistema di controllo piu' idoneo al raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
In particolare il Consorzio mette a disposizione dell'Osservatorio
Astronomico - che fornisce tutti gli elementi scientifici e astronomici per
consentire la completa definizione e realizzazione degli algoritmi di
movimentazione, di ricerca e di inseguimento piu' indicati per il telescopio
- la competenza necessaria e, in particolare, un Project Manager di provata
esperienza ingegneristica in ambito internazionale che affianchera' il
Direttore del progetto.
Conseguentemente, ritiene la scrivente che le prestazioni di servizi rese
dal Consorzio possano essere inquadrate nel concetto di "consulenza tecnica"
previsto dal piu' volte citato art. 7, comma 4, lett. e), e, quindi,
considerarsi escluse dalla sfera applicativa dell'imposta, attesa la loro
utilizzazione in territorio extra CEE.
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