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Inserito in data: 11/06/1990

 Codice articolo: 209

 Argomento: Norme e leggi

Risoluzione del 11/06/1990 prot. 470063 - Ministero delle Finanze. Applicazione dell'iva alle operazioni per la costruzione di un osservatorio astronomico alle hawaii.

 

 

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Oggetto: Applicazione dell'iva alle operazioni per la costruzione di un osservatorio astronomico alle hawaii. Sintesi: Si forniscono chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai fini dell'iva alle diverse tipologie di operazioni poste in essere da un ente per la realizzazione di un osservatorio astronomico al di fuori del territorio doganale. Testo: Con la nota in riferimento, codesto Ispettorato Compartimentale ha trasmesso l'istanza con la quale l'Osservatorio Astronomico indicato in oggetto ha fatto presente che sta progettando la realizzazione dell'Osservatorio Astronomico Nazionale "GALILEO" da installare alle Hawaii (USA). L'opera consistera' in un edificio ad uso astronomico in cemento armato e strutture in acciaio rotanti (cupola) con relativi impianti elettrici, di condizionamento e di movimentazione della cupola, nonche' di un edificio annesso di servizio. All'interno della cupola trovera' collocazione un telescopio fissato al suolo tramite un pilastro di cemento armato. Per la progettazione e la realizzazione di tale opera, l'Osservatorio istante ha stipulato apposite convenzioni con le Societa' "Z.I. SpA" e "A.I. Srl" ed il "C.P.R.". Cio' posto, l'Osservatorio ha chiesto di conoscere quale sia il trattamento da riservare, agli effetti dell'IVA, alle seguenti operazioni: 1) progettazione esecutiva dell'intera opera nelle sue varie parti (meccanica, impiantistica, elettronica e civile) e coordinamento dei lavori sia nella fase preparatoria che esecutiva, affidati a societa' di ingegneria italiana; 2) consulenza legale e/o fiscale necessaria al superamento di procedure burocratiche del Paese estero dove sara' installata l'opera; 3) prestito di personale dipendente da societa' italiana, per l'espletamento dei servizi relativi all'opera; 4) commesse a ditte nazionali per la costruzione di carpenterie metalliche di precisione e di strutture metalliche, da trasferire ed assemblare all'estero dopo i collaudi di officina; 5) direzione dei lavori e collaudi all'estero affidati a dipendenti di ditte di ingegneria italiane; 6) appalto a ditte estere di opere civili ed infrastrutture da realizzare all'estero con uso di manodopera locale; 7) acquisti in Italia di beni rifiniti da esportare dopo i collaudi di officina; 8) acquisti all'estero di beni finiti, importazione temporanea degli stessi per essere sottoposti a collaudi e successiva riesportazione per la loro installazione all'estero; 9) acquisto in Italia di software e di hardware specifici da utilizzare all'estero per il controllo ed il funzionamento dei vari impianti, nonche' per la movimentazione della cupola e del telescopio; 10) acquisti di beni materiali all'estero, quali gli specchi del telescopio. In proposito codesto Ispettorato, sentito anche l'Ufficio IVA di Padova, ha espresso il seguente parere: - le operazioni di cui ai punti 1, 5 e 6 sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a) del D.P.R. n. 633/72 e successive modificazioni, in quanto tutte inerenti alla preparazione, il coordinamento e all'esecuzione di lavori attinenti ad un immobile situato fuori del territorio dello Stato; - analogo trattamento fiscale e' da attribuire alle operazioni di cui ai punti 2 e 3, a norma dello stesso art. 7, comma 4, lett. e), poiche' la consulenza ed il prestito del personale vengono utilizzatifuori della CEE; - le commesse e gli acquisti indicati ai punti 4, 7 e 9 rientrano nella sfera applicativa dell'imposta, trattandosi, rispettivamente, di prestazioni di servizi rese da soggetto nazionale nel territorio dello Stato e di cessioni di beni la cui esportazione viene eseguita a cura dello stesso Osservatorio; - non rilevano, infine, agli effetti dell'IVA, gli acquisti di beni finiti all'estero (punti 8 e 10), indipendentemente dal fatto che taluni di essi vengano importati in regime di temporanea per essere sottoposti a determinati controlli. Per quanto concerne poi le operazioni rese dal C.P.R., codesto Ispettorato e' del parere che si renda applicabile la disposizione di cui alla lett. b) del gia' richiamato art. 7, comma 4, dovendosi le stesse condiderazioni quali prestazioni di servizi di natura prettamente "scientifica", non direttamente connessi alla preparazione ed al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari. Pertanto dette operazioni, in quanto materialmente eseguite in Italia, dovrebbero essere assoggettate al tributo. Al riguardo, esaminata la questione, si ritiene di poter condividere l'avviso espresso da codesto Ispettorato, eccezion fatta per la parte riguardante le prestazioni di servizi rese dal C.P.R. E invero, dalla Convenzione stipulata da detto Consorzio con l'Osservatorio istante, si evince che le operazioni rese si concretizzano in una generale assistenza tecnica che investe la progettazione, la realizzazione del programma, l'analisi e lo sviluppo del sistema di controllo e movimentazione del telescopio, nonche'il sistema di controllo piu' idoneo al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In particolare il Consorzio mette a disposizione dell'Osservatorio Astronomico - che fornisce tutti gli elementi scientifici e astronomici per consentire la completa definizione e realizzazione degli algoritmi di movimentazione, di ricerca e di inseguimento piu' indicati per il telescopio - la competenza necessaria e, in particolare, un Project Manager di provata esperienza ingegneristica in ambito internazionale che affianchera' il Direttore del progetto. Conseguentemente, ritiene la scrivente che le prestazioni di servizi rese dal Consorzio possano essere inquadrate nel concetto di "consulenza tecnica" previsto dal piu' volte citato art. 7, comma 4, lett. e), e, quindi, considerarsi escluse dalla sfera applicativa dell'imposta, attesa la loro utilizzazione in territorio extra CEE.

 

Staff  www.finanze.it

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