sms gratis senza registrazione

 

Inserito in data: 06/08/1991

 Codice articolo: 210

 Argomento: Iva

Risoluzione del 06/08/1991 prot. 465018. Ministero delle Finanze. I.v.a.. Territorialita'. Consulenza tecnica resa alla cee e all'ice.

 

 

mynet

mynet oyun

 

 

Oggetto: I.v.a.. Territorialita'. Consulenza tecnica resa alla cee e all'ice. Sintesi: Per quanto riguarda la prestazione di uno"studio di fattibilita'" di un impianto calzaturiero da installare nel Burundi, commissionato da un ente CEE e cofinanziato dallo stesso e dall'I.C.E. va ritenuto non imponibile all'IVA ex art.72, co.3 del D.P.R. n.633 del '72 detto studio per la parte resa nei confronti della CEE, ed assoggettabile all'imposta quella resa a favore dell'ICE, posto che quest'ultima prestazione e' resa da soggetto nazionale, nel territorio dello Stato, a soggetto ivi domiciliato e non utilizzabile, in quanto "consulenza tecnica", in territorio extracomunitario. Testo: Con istanza diretta alla scrivente, il Sig. C.B., in qualita' di legale rappresentante della Societa' I.M. a r.l. avente sede in F., ha chiesto di conoscere il trattamento IVA da applicare riguardo ad una prestazione di servizi consistente in uno "studio di fattibilita'" di un impianto per la produzione di calzature da installare nel Burundi. Al riguardo, l'istante ha altresi' reso noto che la cennata ricerca e' stata commissionata dal "C.D.I." della C.E.E. e cofinanziata, in pari misura, dal cennato ente e dall'I.C.E.. Interpellato al riguardo, codesto Ispettorato ha evidenziato, in primo luogo, come il servizio reso dalla Societa' I.M. sia caratterizzato da due prestazioni, di cui una resa all'agenzia C.E.E. e l'altra all'I.C.E., ambedue rientranti nel campo di applicazione dell'IVA ed in particolare nella dizione di "consulenza tecnica" prevista dall'attuale quarto comma, lett. d) dell'art. 7 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633. Sulla base di tali considerazioni, codesto Organo ispettivo ha ritenuto non imponibile ex art. 72, terzo comma, punto 3) del cennato D.P.R. n. 633 l'operazione resa nei confronti della C.E.E. ed assoggettabile all'imposta quella resa a favore dell'I.C.E., posto che quest'ultima prestazione e' resa da soggetto nazionale, nel territorio dello Stato, a soggetto ivi domiciliato e non utilizzata fuori dalla C.E.E., ai sensi della cennata lettera d) dell'art. 7. Esaminata la questione, la scrivente ritiene che la prestazione di servizi considerata, consistente in uno "studio di fattibilita'" per conto del committente C.D.I. della C.E.E. sia da considerare oggettivamente non imponibile, nel limite del 50% del finanziamento, che rappresenta il corrispettivo della prestazione, sempre che l'oggetto del contratto rientri nell'esercizio delle finalita' istituzionali della C.E.E., ai sensi del cennato art. 72, terzo comma, punto 3). Al contrario, per l'ammontare del finanziamento da parte dell'I.C.E. a fronte della citata prestazione, deve essere emessa regolare fattura da assoggettare all'imposta ai sensi dell'art. 7, lett. d) del D.P.R. n. 633/1972, trattandosi di prestazione di servizio resa da soggetto nazionale, nel territorio dello Stato, a soggetto ivi domiciliato e non utilizzata, ne' utilizzabile in quanto "consulenza tecnica", in territorio extracomunitario.

 

Staff  www.finanze.it

L'ARTICOLO NON TI SODDISFA? CONTINUA LA RICERCA

Ricerca personalizzata

 

 

FORUM

 

Osservatorio Tributario Tributario by Studio Tributario Varcasia - Mappa - Rassegna stampa Notizie - free social network