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Oggetto:
I.v.a.. Territorialita'. Consulenza tecnica resa alla cee e all'ice.
Sintesi:
Per quanto riguarda la prestazione di uno"studio di fattibilita'" di un
impianto calzaturiero da installare nel Burundi, commissionato da un ente CEE
e cofinanziato dallo stesso e dall'I.C.E. va ritenuto non imponibile all'IVA
ex art.72, co.3 del D.P.R. n.633 del '72 detto studio per la parte resa
nei confronti della CEE, ed assoggettabile all'imposta quella resa a favore
dell'ICE, posto che quest'ultima prestazione e' resa da soggetto nazionale,
nel territorio dello Stato, a soggetto ivi domiciliato e non utilizzabile, in
quanto "consulenza tecnica", in territorio extracomunitario.
Testo:
Con istanza diretta alla scrivente, il Sig. C.B., in qualita' di legale
rappresentante della Societa' I.M. a r.l. avente sede in F., ha chiesto di
conoscere il trattamento IVA da applicare riguardo ad una prestazione di
servizi consistente in uno "studio di fattibilita'" di un impianto per la
produzione di calzature da installare nel Burundi.
Al riguardo, l'istante ha altresi' reso noto che la cennata ricerca e' stata
commissionata dal "C.D.I." della C.E.E. e cofinanziata, in pari misura, dal
cennato ente e dall'I.C.E..
Interpellato al riguardo, codesto Ispettorato ha evidenziato, in primo
luogo, come il servizio reso dalla Societa' I.M. sia caratterizzato da due
prestazioni, di cui una resa all'agenzia C.E.E. e l'altra all'I.C.E.,
ambedue rientranti nel campo di applicazione dell'IVA ed in particolare
nella dizione di "consulenza tecnica" prevista dall'attuale quarto comma,
lett. d) dell'art. 7 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Sulla base di tali considerazioni, codesto Organo ispettivo ha ritenuto non
imponibile ex art. 72, terzo comma, punto 3) del cennato D.P.R. n. 633
l'operazione resa nei confronti della C.E.E. ed assoggettabile all'imposta
quella resa a favore dell'I.C.E., posto che quest'ultima prestazione e' resa
da soggetto nazionale, nel territorio dello Stato, a soggetto ivi
domiciliato e non utilizzata fuori dalla C.E.E., ai sensi della cennata
lettera d) dell'art. 7.
Esaminata la questione, la scrivente ritiene che la prestazione di servizi
considerata, consistente in uno "studio di fattibilita'" per conto del
committente C.D.I. della C.E.E. sia da considerare oggettivamente non
imponibile, nel limite del 50% del finanziamento, che rappresenta il
corrispettivo della prestazione, sempre che l'oggetto del contratto rientri
nell'esercizio delle finalita' istituzionali della C.E.E., ai sensi del
cennato art. 72, terzo comma, punto 3).
Al contrario, per l'ammontare del finanziamento da parte dell'I.C.E. a
fronte della citata prestazione, deve essere emessa regolare fattura da
assoggettare all'imposta ai sensi dell'art. 7, lett. d) del D.P.R. n.
633/1972, trattandosi di prestazione di servizio resa da soggetto nazionale,
nel territorio dello Stato, a soggetto ivi domiciliato e non utilizzata, ne'
utilizzabile in quanto "consulenza tecnica", in territorio extracomunitario.
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