sms gratis senza registrazione

 

Inserito in data: 05/05/1998

 Codice articolo: 213

 Argomento: Iva

Risoluzione del 05/05/1998 n. 36 - Ministero delle Finanze. I.V.A. - Chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi rese dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

 

mynet

mynet oyun

 

 

Oggetto: I.V.A. - Chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale delle prestazioni di servizi rese dal rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n.633 del 1972 - Quesito. Sintesi: La prestazione di servizi consistente nell'espletamento dell'attivita' di rappresentanza fiscale per conto di un oggetto non residente concretizza consulenza tecnica e legale, per cui non e' soggetta ad IVA per carenza del presupposto territoriale. Testo: Con la nota in riferimento codesta Direzione Regionale ha chiesto alla scrivente di pronunciarsi in merito ad un quesito in materia di IVA prodotto dallo Studio Commerciale Grava, con sede in Pordenone. La problematica rappresentata concerne, in particolare, la sussistenza, o meno, del presupposto territoriale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto l'espletamento, da parte di un soggetto domiciliato e residente in Italia, dell'incarico di rappresentante fiscale di un soggetto non residente nel territorio dello Stato. La figura del rappresentante fiscale e' prevista, come e' noto, dall'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi di tale disposizione gli obblighi ed i diritti, derivanti dall'applicazione dell'IVA in relazione alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia possono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante residente nel territorio dello Stato. Una volta nominato, il rappresentante fiscale effettua quindi, in nome e per conto del soggetto non residente rappresentato, una serie complessa di adempimenti, quali l'emissione e la registrazione delle fatture, l'annotazione delle liquidazioni periodiche, i versamenti, la predisposizione della dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti connessi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Lo svolgimento di tale attivita' implica necessariamente un apporto personale del soggetto rappresentante che non si limita, evidentemente, ad eseguire gli ordini ricevuti dal committente non residente, ma assume la complessiva gestione dei rapporti tributari, agli effetti dell'IVA, per conto del committente stesso. Nel quadro dell'attivita' svolta il rappresentante effettua delle valutazioni soggettive che presuppongono la esistenza di una notevole specializzazione tecnica. Per i motivi sopra esposti, ritiene la scrivente che l'attivita' di rappresentanza fiscale in argomento debba essere ricondotta al concetto di consulenza e assistenza tecnica e legale, cui fa riferimento il quarto comma, lettera d), dell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel quadro delle disposizioni che individuano i criteri per determinare la territorialita', ai fini IVA, delle operazioni effettuate. Ai sensi della norma da ultimo citata, in particolare, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla CEE. Tutto cio' premesso, ne consegue che la prestazione resa dal soggetto residente in Italia nei confronti di un soggetto non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, avente ad oggetto lo svolgimento dell'attivita' di rappresentanza fiscale ai fini IVA ai sensi del citato art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto inquadrabile nella consulenza tecnica e legale, sia esclusa dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del presupposto territoriale. Codesta Direzione Regionale e' pregata di portare quanto sopra a conoscenza dello Studio istante.

 

Staff  www.finanze.it

L'ARTICOLO NON TI SODDISFA? CONTINUA LA RICERCA

Ricerca personalizzata

 

 

FORUM

 

Osservatorio Tributario Tributario by Studio Tributario Varcasia - Mappa - Rassegna stampa Notizie - free social network