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Oggetto:
I.V.A. - Chiarimenti in merito alla rilevanza territoriale
delle prestazioni di servizi rese dal rappresentante fiscale
nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n.633 del 1972
- Quesito.
Sintesi:
La prestazione di servizi consistente nell'espletamento dell'attivita' di
rappresentanza fiscale per conto di un oggetto non residente concretizza
consulenza tecnica e legale, per cui non e' soggetta ad IVA per carenza del
presupposto territoriale.
Testo:
Con la nota in riferimento codesta Direzione Regionale ha chiesto alla
scrivente di pronunciarsi in merito ad un quesito in materia di IVA prodotto
dallo Studio Commerciale Grava, con sede in Pordenone.
La problematica rappresentata concerne, in particolare, la
sussistenza, o meno, del presupposto territoriale di applicazione dell'imposta
sul valore aggiunto in relazione alle prestazioni aventi ad oggetto
l'espletamento, da parte di un soggetto domiciliato e residente in Italia,
dell'incarico di rappresentante fiscale di un soggetto non residente nel
territorio dello Stato.
La figura del rappresentante fiscale e' prevista, come e' noto,
dall'art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Ai sensi di tale
disposizione gli obblighi ed i diritti, derivanti dall'applicazione dell'IVA
in relazione alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei
confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia
possono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato.
Una volta nominato, il rappresentante fiscale effettua quindi, in nome
e per conto del soggetto non residente rappresentato, una serie complessa di
adempimenti, quali l'emissione e la registrazione delle fatture, l'annotazione
delle liquidazioni periodiche, i versamenti, la predisposizione della
dichiarazione annuale e tutti gli altri adempimenti connessi all'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto.
Lo svolgimento di tale attivita' implica necessariamente un apporto
personale del soggetto rappresentante che non si limita, evidentemente, ad
eseguire gli ordini ricevuti dal committente non residente, ma assume la
complessiva gestione dei rapporti tributari, agli effetti dell'IVA, per conto
del committente stesso. Nel quadro dell'attivita' svolta il rappresentante
effettua delle valutazioni soggettive che presuppongono la esistenza di una
notevole specializzazione tecnica.
Per i motivi sopra esposti, ritiene la scrivente che l'attivita' di
rappresentanza fiscale in argomento debba essere ricondotta al concetto di
consulenza e assistenza tecnica e legale, cui fa riferimento il quarto comma,
lettera d), dell'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel quadro delle
disposizioni che individuano i criteri per determinare la territorialita', ai
fini IVA, delle operazioni effettuate.
Ai sensi della norma da ultimo citata, in particolare, le prestazioni
di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio
stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio
all'estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti
domiciliati o residenti all'estero, a meno che non siano utilizzate fuori
dalla CEE.
Tutto cio' premesso, ne consegue che la prestazione resa dal soggetto
residente in Italia nei confronti di un soggetto non residente e senza stabile
organizzazione nel territorio dello Stato, avente ad oggetto lo svolgimento
dell'attivita' di rappresentanza fiscale ai fini IVA ai sensi del citato
art. 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, in quanto inquadrabile
nella consulenza tecnica e legale, sia esclusa dal campo di applicazione
dell'IVA per carenza del presupposto territoriale.
Codesta Direzione Regionale e' pregata di portare quanto sopra a
conoscenza dello Studio istante.
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