|
art. 32. Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e
paesaggistica, per l'incentivazione dell'attivita' di repressione
dell'abusivismo edilizio, nonche' per la definizione degli illeciti
edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.
(N.D.R.: V. anche art. 2, comma 41, L. 24 dicembre 2003, n.350. Con
sentenza 28 giugno 2004 n. 196 la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimita' cost. dell'art. 32, commi 14, 25, 26, 33, 37, 38 e
49-ter D.L. 30 settembre 2003, n.269.)
Testo: in vigore dal 29/11/2004
modificato da: DL del 29/11/2004 n. 282 art. 10 convertito
1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore e' consentito,
in conseguenza del condono di cui al presente articolo, il rilascio del
titolo abilitativo edilizia in sanatoria delle opere esistenti non conformi
alla disciplina vigente.
2. La normativa e' disposta nelle more dell'adeguamento della disciplina
regionale ai principi contenuti nel testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformita' al titolo
V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e comunque fatte salve le competenze delle autonomie locali sul
governo del territorio.
3. Le condizioni, i limiti e le modalita' del rilascio del predetto
titolo abilitativo sono stabilite dal presente articolo e dalle normative
regionali.
4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d'intesa
con le regioni interessate, il supporto alle amministrazioni comunali ai
fini dell'applicazione della presente normativa e per il coordinamento con
le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e
con l'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modifiche e integrazioni.
6. (Comma abrogato)
7. Al comma 1 dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille
abitanti siano sprovvisti dei relativi strumenti urbanistici generali e non
adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio e' adottato
su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.".
8. All'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il
termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la
regione segnala al prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli
enti che non abbiano provveduto ad adempiere all'obbligo nel termine di
quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi,
anche sostitutivi, previsti dallo statuto secondo criteri di neutralita', di
sussidiarieta' e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine di
quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del
consiglio".
9. (Comma abrogato)
10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in
sicurezza del territorio nazionale dal dissesto idrogeologico e' destinata
una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i
soggetti pubblici interessati, predispone un programma operativo di
interventi e le relative modalita' di attuazione.
11. (Comma abrogato)
12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
Cassa depositi e prestiti eautorizzata a mettere a disposizione l'importo
massimo di 50 milioni di euro per la costituzione, presso la Cassa stessa,
di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere
abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di
cui all'articolo 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalita' di cui all'articolo
2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 41, comma
4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, di anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi
agli interventi di demolizione delle opere abusive anche disposti
dall'autorita' giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e
amministrative connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente
quota delle spese di gestione del Fondo, sono restituite al Fondo stesso in
un periodo massimo di cinque anni, secondo modalita' e condizioni stabilite
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse
a carico degli esecutori degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo
del credito, l'amministrazione comunale provvede alla riscossione mediante
ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Qualora le
somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalita' stabilite,
il Ministro dell'interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e
prestiti, trattenendone le relative somme dai fondi del bilancio dello Stato
da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.
13. Le attivita' di monitoraggio e di raccolta delle informazioni
relative al fenomeno dell'abusivismo edilizio di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo all'Osservatorio nazionale
dell'abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di
costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la
redazione della relazione al Parlamento di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono aggiornate le
modalita' di redazione, trasmissione, archiviazione e restituzione delle
informazioni contenute nei rapporti di cui all'articolo 31, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le
suddette attivita' e' destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l'anno
2004 e di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' dello Stato o
facenti parte del demanio statale ad esclusione del demanio marittimo,
lacuale e fluviale, nonche' dei terreni gravati da diritti di uso civico, il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente
locale competente e' subordinato al rilascio della disponibilita' da parte
dello Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del demanio,
rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprieta' dell'area
appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera
ovvero a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la
disponibilita' dello Stato alla cessione dell'area appartenente al
patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al mantenimento
dell'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile
dello Stato deve essere presentata, tra l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre
2004, alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente,
corredata dell'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a
titolo di indennita' per l'occupazione pregressa delle aree, determinata
applicando i parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di
occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione
quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la
documentazione relativa all'illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro
il 30 aprile 2005, inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in
catasto dell'immobile e del relativo frazionamento.
16. La disponibilita' alla cessione dell'area appartenente al patrimonio
disponibile ovvero a riconoscere il diritto a mantenere l'opera sul suolo
appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato viene
espressa dalla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente
entro il 31 maggio 2005. Resta ferma la necessita' di assicurare, anche
mediante specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di
riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, il libero accesso al
mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.
17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all'articolo 32 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47, la disponibilita' alla cessione dell'area
appartenente al patrimonio disponibile ovvero a riconoscere il diritto a
mantenere l'opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio
indisponibile dello Stato e' subordinata al parere favorevole da parte
dell'Autorita' preposta alla tutela del vincolo.
18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato devono essere perfezionate entro il 31 dicembre
2006, a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente
competente previa presentazione da parte dell'interessato del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall'ente locale competente,
ovvero della documentazione attestante la presentazione della domanda, volta
ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla quale e'
intervenuto il silenzio assenso con l'attestazione dell'avvenuto pagamento
della connessa oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.
19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio
disponibile e' determinato applicando i parametri di cui alla Tabella B
allegata al presente decreto ed e' corrisposto in due rate di pari importo
scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.
19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio
disponibile dello Stato, per le quali e' stato rilasciato il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell'ente locale competente, sono
inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento
delle procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere
medesime.
20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al
mantenimento dell'opera sulle aree del demanio dello Stato e del patrimonio
indisponibile e' rilasciato a cura della filiale dell'Agenzia del demanio
territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa presentazione
della documentazione di cui al comma 18. Il diritto e' riconosciuto per una
durata massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di
mercato.
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
rideterminati i canoni annui di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494.
22. Con decreto interministeriale, da emanare entro il 15 dicembre 2004,
sono assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a
decorrere dal 1 gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto
termine del 15 dicembre 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per
la concessione d'uso sono rideterminati, con effetto dal 1 gennaio 2004,
nella misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento
per cento.
23. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 del citato decreto del
Ministro di cui al comma 22, relativo alla classificazione delle aree da
parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle stesse.
24. (Comma abrogato)
25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente
modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni e integrazioni, nonche' dal presente articolo, si
applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e
che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per
cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano
altresi' applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra
relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 me per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la
nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi.
26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di
cui all'allegato 1:
a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo,
nonche' 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge
regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con la quale e' determinata la possibilita', le
condizioni e le modalita' per l'ammissibilita' a sanatoria di tali tipologie
di abuso edilizio.
27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di
sanatoria, qualora:
a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con
sentenza definitiva, per i delitti di cui all'art. 416 bis, 648 bis e 648
ter del codice penale o da terzi per suo conto;
b) non sia possibile effettuare interventi per l'adeguamento antisismico,
rispetto alle categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio 2003;
c) non sia data la disponibilita' di concessione onerosa dell'arca di
proprieta' dello Stato o degli enti pubblici territoriali, con le modalita'
e condizioni di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed
al presente decreto;
d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla
base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonche' dei parchi
e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti
prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformita' del
titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici;
e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490;
f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e
indipendentemente dall'approvazione del piano regionale di cui al comma 1
dell'articolo 3 della citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il
rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria alla verifica che le
opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano
stati percorsi dal fuoco. Agli effetti dell'esclusione dalla sanatoria e'
sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche dagli atti
e dai registri del Ministero dell'interno, che le aree interessate
dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, percorse da uno o
piu' incendi boschivi;
g) siano state realizzate nei porti e nelle aree appartenenti al demanio
marittimo, lacuale e fluviale, nonche' nei terreni gravati da diritti di uso
civico.
28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti
dalla data di entrata in vigore dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, ove non disposto
diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si
applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, e al predetto articolo 39.
29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere
dalla persona imputata di uno dei delitti di cui agli articoli 416-bis,
648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, e' sospeso
fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento
o di assoluzione. Non puo' essere conseguito il titolo abilitativo edilizio
in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la sentenza definitiva di
condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di
ufficio in ordine alle condanne riportate nel certificato generale del
casellario giudiziale ad opera del comune, il richiedente deve attestare,
con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli
articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.
30. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di
confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal
giudice competente ad alienare taluno di detti beni, puo' essere
autorizzato, altresi', dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero,
a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei
confronti del l'amministratore o del terzo acquirente il divieto di rilascio
del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.
31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta
limitazione ai diritti dei terzi.
32. La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri
concessori, e' presentata al comune competente, a pena di decadenza, tra
l'11 novembre 2004 e il 10 dicembre 2004, unitamente alla dichiarazione di
cui al modello allegato e alla documentazione di cui al comma 35.
33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, emanano norme per la definizione del procedimento
amministrativo relativo al rilascio del titolo abilitativo edilizio in
sanatoria e possono, prevederne, tra l'altro, un incremento dell'oblazione
fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C
allegata al presente decreto, ai fini dell'attivazione di politiche di
repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di
riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio,
nonche' per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 della legge 28
febbraio 1985, n. 47.
34. Ai fini dell'applicazione del presente articolo non si applica quanto
previsto dall'articolo 37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con
legge regionale gli oneri di concessione relativi alle opere abusive oggetto
di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100 per cento.
Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i
quali gli oneri concessori sono determinati nella misura dei costi per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
necessarie, nonche' per gli interventi di riqualificazione
igienico-sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in
proprio o in forme consortili, nell'ambito delle zone perimetrate, intendano
eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel
rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni e integrazioni, secondo le disposizioni tecniche
dettate dagli uffici comunali, possono detrarre dall'importo complessivo
quanto gia' versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di
cui alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai
sensi dell'articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato
dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalita' di attuazione.
35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1,
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione fotografica, dalla quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo
abilitativo edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante
l'idoneita' statica delle opere eseguite;
producono 36. La presentazione nei termini della domanda di definizione
dell'illecito edilizio, l'oblazione interamente corrisposta nonche' il
decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento,
febbraio 1985, n. 47, Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si
prescrive il diritto al conguaglio o al rimborso spettante.
37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della
documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia
ai fini dell'imposta comunale degli immobili di cui al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, nonche', ove dovute, delle denunce ai fini della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del
suolo pubblico, entro il 31 ottobre 2005, nonche' il decorso del termine di
ventiquattro mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo
del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei
termini previsti l'oblazione dovuta non e' stata interamente corrisposta o
e' stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni
realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni
richiamate all'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
38. La misura dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori,
nonche' le relative modalita' di versamento, sono disciplinate nell'allegato
1 al presente decreto.
39. Ai fini della determinazione dell'oblazione non si applica quanto
previsto dai commi 13, 14 15 e 16 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi
diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie
di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria
edilizia puo' essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento
dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da
utilizzare con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. Per l'attivita' istruttoria connessa al rilascio
delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri
di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre
l'orario di lavoro ordinario.
41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria
presentate ai sensi del presente articolo, nonche' ai sensi del capo IV
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive 724, e successive
modificazioni, il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio
dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14, della citata legge n.
47 del 1985, e successive modificazioni, e' devoluto al comune interessato.
Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei
modalita' di applicazione del presente comma.
"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere
presentate da parte di soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di
fattibilita' tecnico, economico, giuridico e amministrativo, finalizzato al
finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al
raggiungimento della sostenibilita' ambientale, economica e sociale, alla
coesione degli abitanti dei nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla
rivitalizzazione delle aree interessate dall'abusivismo edilizio.".
modalita' di applicazione del presente comma.
43. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 32 (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). - 1. Fatte salve
le fattispecie previste dall'articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo
edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo e'
subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela
del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette
amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di parere, il richiedente puo' impugnare il silenzio-rifiuto. Il
rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la
violazione del vincolo. Il parere non e' richiesto quando si tratti di
violazioni riguardanti l'altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie
coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.
2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le
opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
a) in difformita' dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive
modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, quando possano essere collaudate secondo il disposto del quarto
comma dell'articolo 35;
b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione
ad edifici pubblici od a spazi pubblici, purche' non in contrasto con le
previsioni delle varianti di recupero di cui al capo III;
c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1 aprile 1968, n,
1404, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con
agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno 1991, n. 190, e successive
modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla
sicurezza del traffico.
3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si
applicano le disposizioni dell'articolo 33.
4. Ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica
quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica. 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato dissenso espresso da una
amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico
artistico o alla tutela della salute preclude il rilascio del titolo
abilitativo edilizio in sanatoria.
5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprieta' di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il
rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e' subordinato
anche alla disponibilita' dell'ente proprietario a concedere onerosamente,
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria
e alle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte
rispetto all'area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da
leggi regionali, il valore e' stabilito dalla filiale dell'Agenzia del
demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai
sensi della presente legge e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, con riguardo al valore del terreno come risultava all'epoca della
costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, al momento della determinazione di detto valore. L'atto di
disponibilita', regolato con convenzione di cessione del diritto di
superficie per una durata massima di anni sessanta, e' stabilito dall'ente
proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra
determinato.
6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui
all'art. 21 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della
concessione o della autorizzazione in sanatoria e' subordinato alla
acquisizione della proprieta' dell'area stessa previo versamento del prezzo,
che e' determinato dall'Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio
derivante dall'incorporamento dell'area.
7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente
articolo si applicano le sanzioni previste dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti
l'applicazione delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994, n.
724, non si applicano alle domande gia' presentate ai sensi delle predette
leggi.
44. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "l'inizio" sono inserite le seguenti:
"o l'esecuzione".
45. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, dopo le parole: "18 aprile 1962, n. 167 e successive
modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: ",nonche' in tutti
i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici".
46. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le
opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con
provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse
particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico,
nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo
o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo
II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su
richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla
tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento
dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita'
operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
47. Le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 44 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono incrementate del
cento per cento.
48. (Comma abrogato)
49. (Comma abrogato)
49-bis. All'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali
spese, limitatamente agli esercizi finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte
nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale, sempreche'
l'impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio".
49-ter. L'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' sostituito dal seguente:
"ART. 41. - (Demolizione di opere abusive) - 1. Entro il mese di dicembre
di ogni anno il dirigente o il responsabile del servizio trasmette al
prefetto l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile
dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al
ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla
tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Nel medesimo termine
le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al
prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra
l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo,
gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle
opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui
al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto
trasferimento della titolarita' dei beni e delle aree interessate,
notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile
dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la
rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica
incolumita', e' disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati,
anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto puo' anche avvalersi,
per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa".
49-quater. All'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-ter. Al fine di consentire una piu' penetrante vigilanza
sull'attivita' edilizia, e' fatto obbligo alle aziende erogatrici di servizi
pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi
contratti di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove e'
ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate
per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della
autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza
di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento
per intero delle somme dovute a titolo di oblazione. L'inosservanza di tale
obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria da curo
10.000 ad curo 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi
pubblici, nonche' la sanzione pecuniaria da curo 2.582 ad curo 7.746 nei
confronti del funzionario della azienda erogatrice cui sia imputabile la
stipulazione dei contratti".
50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei
limiti stabiliti nei predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82
milioni di euro, per l'anno 2006, mediante quota parte delle maggiori
entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per
ciascuno dei predetti anni, all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rassegnate alle pertinenti unita' previsionali di base, anche di nuova
istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte degli oneri
relativi all'anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal
presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
|