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In presenza di un non integrale pagamento dell'importo dovuto per effetto della sanatoria prevista in tema di liti fiscali pendenti, di cui all'articolo 16 della legge n. 289 del 2002, può essere pronunciata l'estinzione del giudizio soltanto a condizione che sia già stata iscritta a ruolo la somma ancora dovuta.
In base a tale principio, la Commissione ha dichiarato estinto il giudizio in relazione al quale era stata presentata regolare domanda di condono ed effettuato il pagamento parziale delle somme dovute, che, per l'importo non pagato, erano state iscritte a ruolo.
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