Novità sui produttori agricoli


 

• I “mini” di nuovo esonerati dagli adempimenti IVA con la conversione del D.L. 50/97
•  Entro il 1° dicembre 1997 agevolate le modifiche delle S.d.F. e delle comunioni tacite familiari in imprese agricole individuali


Sia il decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122), sia il decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, conv., con mod., dalla legge n. 140 del 28 maggio 1997, interessano, per un vero o per l’altro, i produttori agricoli.

L’art. 2 del decreto legge n. 50 – Disposizioni in materia di IVA per i produttori agricoli

L’art. 2, primo comma, del D.L. n. 50/1997 aveva abolito, a partire dal 12 marzo 1997, il regime speciale per i produttori agricoli con volume d’affari non superiore a 20 milioni di lire, previsto dall’art. 34, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con il regime «semplificato» di cui all’art. 3, comma 172, della L 23/12/1996, n. 662 (si ricorda che il limite di 10 milioni, previsto dal citato art. 34, quarto comma, è stato portato a 20 milioni dall’art. 2, lett. c-ter) del DL 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla L 28/02/1997.

Va posto in evidenza che il richiamato comma 172 prevede delle semplificazioni contabili per coloro che, possedendo determinati requisiti, fra i quali, in particolare, il volume d’affari dell’anno precedente non superiore a lire 20 milioni, applicano l’imposta sul valore aggiunto e le imposte sui redditi, con il sistema forfettario. L’abrogato primo comma dell’art. 2 del decreto legge n. 50/1997, estendeva ai produttori agricoli in parola soltanto il regime di semplificazione contabile, previsto dall’art. 3, comma 172, e non anche il sistema forfetaria, posto che tali soggetti continuavano ad essere esonerati dagli obblighi di versamento e di dichiarazione annuale (in sostanza, quindi, questi contribuenti, pur restando “esonerati” dal pagamento dell’IVA, diventano soggetti a determinati adempimenti contabili, seppure in forma semplificata).
La legge n. 122/1997, di conversione del decreto legge n. 50/1997, ha soppresso il predetto primo comma dell’art. 2, cosicché il regime speciale è nuovamente vigente. Anzi, più correttamente, va detto che la legge di conversione ha soppresso anche il terzo comma dell’art. 1 — che prevedeva l’entrata in vigore del regime semplificato per i produttori agricoli “ex esonerati” a partire dal 1° gennaio 1997 — per cui il regime speciale si applica, dal 1° gennaio 1997, senza soluzione di continuità sempreché sussistano i presupposti richiesti dall’art. 34, quarto comma (possesso, nel 1996, di un volume d’affari non superiore a 20 milioni di lire, costituito, per almeno due terzi, da cessioni di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972).

Il regime speciale di cui trattasi, come noto, riguarda l’esonero dagli obblighi di versamento dell’imposta (ma anche dal rimborso) e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. Il regime speciale si applica automaticamente a coloro che si trovano nelle condizioni di legge, ferma restando la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime, presentando apposita opzione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale.

L’opzione per la rinuncia all’esonero dagli adempimenti si presenta barrando l’apposita casella posta nel modello IVA 11/O — opzioni e revoche. Coloro che prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 50/1997 hanno presentato all’Ufficio IVA l’opzione per la rinuncia dall’esonero, barrando quindi la predetta casella, sono obbligati al regime ordinario e non possono avvalersi della disciplina “semplificata” di cui al richiamato art. 3, comma 172 della legge n. 662/1996. Infatti, l’applicazione delle semplificazioni contabili è prevista congiuntamente all’applicazione del regime forfettario, mentre il comma 173 dell’art. 3 stabilisce espressamente che tale regime non si applica, fra le altre, per le attività agricole di cui all’art. 34 del D.P.R. n. 633/1972. In altre parole:

— i produttori agricoli che sono sotto il limite dei 20 milioni e con l’ultima dichiarazione annuale non hanno optato per il “regime agricolo normale”, sono nel regime di esonero;
— i produttori agricoli che hanno invece optato per il “regime agricolo normale”, devono applicare le norme di cui all’art. 34. Tali contribuenti non possono avvalersi delle agevolazioni contabili previste dall’art. 3, comma 172, della legge n. 662/1996.


Modifica agevolata delle società di fatto e comunioni tacite familiari


L’art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 79/1997, inserito dalla legge di conversione, prevede la possibilità di modificare, in forma fiscalmente agevolata, “trasformandole” in imprese individuali:

a) le società di fatto esercenti le attività agricole di cui all’art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, attività connesse, ivi compreso l’agriturismo), esistenti alla data del 1° gennaio 1997;

b) le comunioni tacite familiari di cui all’articolo 230-bis del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997.
La modifica deve avvenire entro il 1° dicembre 1997. Circa la prova dell’esistenza delle S.d.F. o delle comunioni al 1° gennaio 1997, la stessa potrà essere fornita mediante l’attestazione della partita IVA.
L’agevolazione fiscale consiste in questo: tutti gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, «a esclusione dei trasferimenti dei beni immobili», sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di lire 500 mila.

L’imposta sostitutiva copre, ad esempio, la tassa di concessione governativa sulla partita IVA dovuta dal nuovo imprenditore individuale, l’imposta di registro dovuta per il recesso del socio o dei soci, le imposte sui redditi e l’IVA eventualmente dovute, a motivo della cessazione della società e della nascita dell’impresa individuale.
Inoltre, la modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell’intestazione, a favore dell’impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l’iscrizione al registro delle imprese.

Si ricorda che per effetto dell’art. 3, commi 68 e seguenti della legge n. 662/1996, le società di fatto o irregolari, ivi comprese le società semplici (a cui sono equiparabili le comunioni tacite familiari) che svolgono attività agricola, esistenti alla data del 16 febbraio 1996, possono essere regolarizzate, anche in questo caso previo versamento di un’imposta sostitutiva, in società in nome collettivo ed in società in accomandita semplice entro il 30 giugno 1996.

La norma in esame viene a chiudere il cerchio, consentendo alle società agricole irregolari, cioè “di fatto” e alle comunioni tacite familiari (equiparabili, come detto, alle società semplici) di modificarsi diventando imprese individuali. Va detto che, stante l’espresso riferimento alle società di fatto e alle predette comunioni, l’agevolazione fiscale non sembra applicabile alle società semplici, sebbene ai fini delle imposte sui redditi le società di fatto che non svolgono attività commerciali siano equiparate alle società semplici. Poiché il passaggio delle imprese agricole collettive ad impresa individuale non comporta l’obbligo di predisporre atti soggetti a registrazione, ne deriva che la modificazione avviene mediante la presentazione della dichiarazione di variazione dati mod. AA9/6. Nel quadro E di tale modello è prevista appositamente la casella 2, concernente “modificazione di società in ditta individuale”. Gli interessati, quindi, devono barrare tale casella, specificando il numero di codice fiscale della società che si modifica in ditta individuale. Poiché la norma in esame concede le dette agevolazioni alle società che si modificano in ditte individuali, sembra che se le attività della società vengono conferite in una ditta individuale già esistente, le agevolazioni non siano applicabili.

L’Ufficio IVA chiude il numero di partita IVA della società e attribuisce al nuovo imprenditore individuale un nuovo numero di partita IVA. Successivamente, l’impresa individuale dovrà inoltrare le dovute comunicazioni alla camera del commercio, all’U.M.A., all’Inps, e dovrà procedere alle prescritte modifiche nel registro delle imprese.

 

A cura della Dott.ssa Eva Palumbo.

 


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