Tassazione IVA nel commercio elettronico


Cambia radicalmente la tassazione Iva del commercio elettronico. Dal 1° luglio 2003 per effetto della Direttiva 2002/38/CE del Consiglio d'Europa che modifica la VI Direttiva Iva. L'imposta non sarà più dovuta nel paese di residenza del fornitore del servizio, bensì, in quello di residenza del committente. Tale Direttiva ha però applicazione temporanea per un triennio a decorrere dal 1° luglio 2003. In concomitanza di tale data la Commissione Europea ha diramato un apposito documento esplicativo tendente a chiarire le novità introdotte. Una delle conseguenza più importanti per le imprese comunitarie sarà che non sono più obbligate ad applicare l'imposta per i servizi resi al di fuori della UE. Per effetto della modifica dell'art. 9 della VI Direttiva la tassazione Iva dei servizi di E-Commerce risulta essere la seguente:

1) Fornitore Impresa UE - Committente Impresa Ue tassazione Iva nel paese del committente, 2) Fornitore Impresa UE - Committente Privato Ue tassazione Iva nel paese del fornitore, 3) Fornitore Impresa UE - Committente Extra Ue nessuna tassazione, 4) Fornitore Impresa Extra UE - Committente Impresa Ue tassazione Iva nel paese del committente, 5) Fornitore Impresa Extra UE - Committente Privato Ue tassazione Iva nel paese del committente.

 

Fruitore del servizio

Committente del servizio

Tassazione Iva

IMPRESA UE

IMPRESA UE

Tassazione Iva nel paese del committente
IMPRESA UE

PRIVATO UE

Tassazione Iva nel paese del fornitore
IMPRESA UE

EXTRA-UE

Nessuna tassazione
IMPRESA EXTRA-UE

IMPRESA UE

Tassazione Iva nel paese del committente
IMPRESA EXTRA-UE

PRIVATO UE

Tassazione Iva nel paese del committente

 


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