Sanzioni pesanti per chi appone visti di conformitą irregolari


 

Una nota dell'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito il procedimento da applicare in caso di rilascio di visti di conformitą infedeli da parte di professionisti e Caf. Questa nota fa sapere che, se durante lo svolgimento dei controlli formali delle dichiarazioni effettuati ai sensi dell'articolo 36/ter del DPR 600/73 da parte dell'Agenzia delle Entrate, dovessero emergere dei visti di conformitą infedeli, la direzione regionale competente per territorio potrą inviare al professionista o al Caf responsabile del visto di conformitą un verbale di contestazione con l'indicazione di una sanzione amministrativa che va da  un minimo di 258,00 ad un massimo di 2.582,00 Euro. Il professionista o il Caf che hanno apposto il visto in maniera infedele potranno, entro 30 giorni, presentare scritti e documenti in propria difesa. Spetterą alla direzione regionale, sulla base del materiale prodotto, emettere un provvedimento di archiviazione oppure di irrogazione della sanzione. In alternativa i soggetti che si sono resi colpevoli del rilascio di un visto in mancanza dei requisiti necessari per il rilascio dello stesso possono, entro 60 giorni, dal ricevimento del verbale di contestazione definire la contestazione in via breve pagando il minore importo fra il terzo del massimo ed il doppio del minimo editabile.

 


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